SENTENZA N.880
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1987 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Ravallo Giovanni e l'INAIL, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37/I ss. dell'anno 1987;
visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'avv. Carlo Monaco per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Farina per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Pistoia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui limitano al territorio dello Stato italiano l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, nei confronti degli artigiani, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., i quali tutelano il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e, in particolare, il lavoro italiano all'estero e riconoscono, inoltre, per il lavoratore vittima di infortunio, la garanzia di adeguati mezzi di sussistenza.
2. - La questione é fondata.
Questa Corte (sent. n. 369 del 1985) ha già ritenuto l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per violazione dell'art. 35 Cost., nelle parti in cui non estendono l'efficacia delle assicurazioni obbligatorie ai rapporti tra imprese e lavoratori italiani che si svolgono in Stati esteri con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali di sicurezza sociale conformi alla propria Costituzione.
La Corte ha osservato che l'art. 35 Cost., secondo cui la Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero, contiene un precetto che non si presta ad alcuna elusione, distorsione o dilazione; e che tale principio e uno dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione, la cui violazione, se denunciata, deve essere riconosciuta e sanzionata, non potendo eventuali inconvenienti giustificare la carenza di protezione sociale per il lavoratore italiano che svolga all'estero la propria attività.
Successivamente alla detta sentenza é stato emanato il d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398, e recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, il quale ha previsto (art. 1) l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per detti lavoratori, la cui attività si svolga in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La previsione riguarda, unitamente alla specifica disciplina del rapporto assicurativo, i soli lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro italiani o stranieri (artt. 2, 2bis, 3, 4, 5 e 6) e non invece gli artigiani.
Per questi ultimi, se lavorano in Italia, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni é sancito dal d.P.R. n. 1124 del 1965, il cui art. 4, tra le persone assicurate, comprende anche gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.
Ora, per quanto riguarda la tutela degli artigiani che lavorano all'estero, in Paesi extracomunitari, ritiene la Corte che valgano le stesse considerazioni formulate in precedenza, con la già citata sentenza n. 369 del 1985, per i lavoratori dipendenti.
Invero, la figura dell'artigiano é più affine a quella del lavoratore che a quella dell'imprenditore: secondo l'indirizzo giurisprudenziale costante, anche della Corte di cassazione, formatosi nella vigenza della legge 25 luglio 1956, n. 860, ritenuta integrativa dell'art. 2083 cod. civ., nell'impresa artigiana il lavoro professionale anche manuale del titolare del l'impresa, con l'ausilio di quello di familiari e dipendenti, ha carattere di stabilita, continuità e prevalenza, in relazione alla struttura organizzativa ed alle esigenze economiche e produttive dell'impresa stessa, mentre la qualificazione di <artigiano> va esclusa se il lavoro del titolare sia solamente occasionale ovvero quantitativamente e qualitativamente limitato.
La più recente legge-quadro sull'artigianato, 8 agosto 1983, n. 443, che ha abrogato la legge n. 860 del 1956, disciplinando ex novo la materia, ha previsto che l'attività del titolare dell'impresa deve necessariamente essere di natura anche manuale e che l'imprenditore artigiano non deve limitare il suo apporto all'organizzazione e alla direzione commerciale dell'impresa, cioè allo svolgimento di funzioni amministrative e di collocazione del prodotto, ma deve partecipare al processo produttivo, sicché il suo lavoro deve avere carattere determinante e non essere meramente accidentale.
In altri termini, il lavoro dell'artigiano prevale sul capitale.
L'apporto del titolare al processo produttivo, e cioè alla lavorazione e alla produzione vera e propria, deve risultare prevalente, sia pur senza escludere un impegno nell'area tecnica, amministrativa e commerciale dell'impresa.
Il relativo accertamento, esteso anche al requisito della sussistenza del carattere manuale del titolare dell'impresa, nelle controversie in cui sia contestata la qualità di artigiano, é demandato al giudice di merito.
Ora, dalla sussistenza dell'elemento <lavoro> e, per di più, dal carattere di prevalenza di questo, discende l'impossibilita assoluta di negare la protezione al lavoro stesso assicurata dai precetti costituzionali, ivi compresa, anzitutto, quella di cui all'art. 35 che concerne non solo tutte le varie forme ed applicazioni dell'attività lavorativa, ma, in particolare, quella che si svolge all'estero. E nemmeno può negarsi l'applicazione delle norme di sicurezza sociale dettate dall'art. 38 Cost., per cui il cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale nonché quello a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di infortunio, oltre che di malattia, invalidità e vecchiaia.
E’ indifferente, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, che interessa la fattispecie, il fatto che il lavoro si svolga all'estero.
Il luogo del lavoro, se posto al di fuori dei confini dello Stato, non può in alcun modo far venir meno le ragioni della tutela assicurativa, specie per la specifica previsione della norma costituzionale (art. 35 Cost.). Ed indifferente rimane, altresì, la circostanza, posta in luce dalla difesa dell'autorità intervenuta, che la scelta di detto luogo sia stata frutto di una libera determinazione dell'artigiano, la quale, del resto, può sussistere anche per il lavoratore dipendente, cui pure e stata concessa la detta tutela.
Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui delimitano al territorio dello Stato italiano l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'INAIL a favore degli artigiani.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.