Sentenza n. 876 del 1988

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SENTENZA N.876

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Provincia le di Trento 26 aprile 1982, n. 8 (<Disciplina per l'elezione dell'assemblea comprensoriale>) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1984 dal Consiglio di Stato – Sez. IV -nel ricorso proposto dal Comune di Baselga di Pine ed altri contro Provincia Autonoma di Trento iscritta al n. 1206 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 (supl. n. 3) dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione dei comuni di Baselga di Pine ed altri, della Provincia Autonoma di Trento e dei comuni di Albiano e Lona-Lases;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avvocato Manlio Mari per il comune di Baselga di Pine ed altri e gli avvocati Feliciano Benvenuti e Umberto Pototschnig per la Provincia di Trento.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale della legge della Provincia di Trento 26 aprile 1982 n. 8, che disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto dell'Assemblea, costituente l'organismo rappresentativo di base dei Comprensori di Comuni.

Ad avviso del giudice a quo tale previsione sarebbe in contrasto con i principi già affermati da questa Corte in riferimento all'art. 5 Cost., che riserva alla legislazione statale i principi ed i metodi dell'autonomia e del decentramento e più specificamente in riferimento all'art. 128 Cost., il quale dispone che le province ed i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni. Se le autonomie locali sono costituzionalmente garantite dalla Repubblica, si soggiunge nell'ordinanza di rinvio, i vincoli derivanti dalla Costituzione (artt. 114 e 128) impediscono di concepire livelli di governo locale intermedi tra provincia e comuni, quando il loro assetto non si identifichi nel modulo associativo e consortile dei comuni, mentre, in virtù del suffragio universale diretto, la loro costituzione può determinare situazioni di conflittualità, con pregiudizio dell'esercizio delle funzioni proprie degli enti territoriali in cui la Repubblica si riparte. La disciplina dettata con la legge provinciale impugnata sarebbe altresì in contrasto con l'art. 5 dello Statuto speciale di autonomia, perché interferisce in una materia riservata alla potestà amministrativa regionale, in quanto con essa vengono sottratte funzioni ai Comuni, il che può essere giustificato solo se permangano i raccordi tra ente comprensoriale e comuni che lo compongono, perché solo in questo modo sono lasciate integre le autonomie locali istituzionali.

2. - La questione sollevata in riferimento alle norme della Costituzione invocate é fondata.

Preliminarmente va rilevato che nel dispositivo della ordinanza di rimessione vengono richiamati, come parametri costituzionali di riferimento, gli <artt. 5, 114 e segg.> Cost., nonché l'art. 5 dello Statuto speciale di autonomia. A1 riguardo va però rilevato che, in mancanza di un preciso richiamo delle norme costituzionali che si assumono violate, può ricercarsi, nel contesto dell'ordinanza, il concreto significato delle proposte censure (sentt. n. 12 del 1965, n. 153 del 1969, n. 6 del 1970 e n. 1 del 1971) onde il riferimento <agli artt. 5, 114 e segg. Cost.>, tenuto conto dei più precisi richiami contenuti nella motivazione dell'ordinanza, può correttamente essere individuato negli artt. 5, 114 e 128 Cost., cui appunto nella sostanza si riferiscono le censure di legittimità costituzionale prospettate nell'ordinanza di rinvio.

Ciò premesso é opportuno osservare che, come ricordato nella ordinanza del giudice a quo, la Corte, sia pure in un diverso contesto, ha già avuto modo di occuparsi, nella sentenza n. 107 del 1976 del problema della elezione diretta, da parte dell'intero corpo elettorale di volta in volta interessato, dell'organo rappresentativo di figure soggettive esponenziali di comunità locali, diverse dagli enti nominativamente previsti dall'art. 114 Cost., dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana che, nell'istituire i consigli di quartiere, ne aveva previsto l'elezione a suffragio universale e diretto. In tale occasione la Corte ebbe appunto a rilevare che, a togliere ogni dubbio circa la natura di vero e proprio ente autonomo a tale organismo, era appunto la sua elezione a suffragio universale, ossia attraverso la forma più squisitamente politica di esercizio di quella sovranità che l'art. 1 Cost. attribuisce al popolo.

Con la previsione, da parte della legge della Provincia di Trento oggetto dell'incidente di costituzionalità, della nomina a suffragio universale diretto dell'organo rappresentativo del comprensorio, si é dato quindi luogo non già alla istituzione di mere strutture operative dei Comuni e della Provincia, come sostenuto dalla difesa della Provincia di Trento, bensì alla istituzione di un nuovo ente dotato di autonomia politica, e ciò in contrasto con l'art. 114 Cost. che prevede, invece, la ripartizione della Repubblica in Regioni, Province e Comuni.

In tal modo l'attribuzione ai nuovi enti, come previsto sulla base di altre leggi provinciali, di compiti che spesso si sovrappongono a quelli dei Comuni o si diversificano da quelli della Provincia, finisce per realizzare la sottrazione di competenze agli enti territoriali di base, il che, secondo gli artt. 5 e 128 della Costituzione, esula dalla potestà legislativa della Provincia di Trento.

La legislazione provinciale in tema di comprensori appare, difatti, compatibile con i principi costituzionali invocati solo in presenza della formula consortile, come del resto prevista dalle leggi provinciali anteriori alla emanazione di quella oggetto dell'incidente di costituzionalità. Tale formula presuppone però necessariamente l'elezione indiretta dell'Assemblea comprensoriale da parte degli organi dei Comuni facenti parte del comprensorio, perché solo in questo modo può realizzarsi quel raccordo funzionale, idoneo a far configurare il comprensorio come struttura operativa dei Comuni che lo compongono, lasciando inalterato, in un quadro collaborativo configurato dall'esercizio congiunto di poteri attinenti a comuni interessi, l'assetto delle competenze degli enti territoriali di base, come definito dalle leggi dello Stato.

3.-La fondatezza delle questioni prospettate con riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost. é assorbente della questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 5 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Provincia di Trento 26 aprile 1982, n. 8, (<Disciplina per l'elezione dell'assemblea comprensoriale>).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.