Ordinanza n. 873 del 1988

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ORDINANZA N.873

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/prima serie speciale dell'anno 1987;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - su ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell' art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana.

Considerato che con sentenza n. 270 del 1988 é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della richiamata norma, nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana di ogni giudizio attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti;

che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità di quanto ora identicamente prospettato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), sollevata - in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con l'ordinanza in epigrafe, poiché già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 270 del 1988.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.