SENTENZA N.270
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1986 dalla Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana-in Palermo, sul ricorso proposto da INNUSA Sergio, iscritta al n. 840 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.9/1a s.s. dell'anno 1987;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Considerato in diritto
l.1-Per effetto del d. l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana) alla relativa Sezione giurisdizionale, con sede in Palermo, sono attribuiti (art. 3, n. 3) i soli giudizi pensionistici concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali.
La legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una Sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) all'art. 2, lettere c) e d) conferisce, invece, omnicomprensivamente alla cognizione della Sezione tutti i giudizi, per la regione, in materia pensionistica.
l.2-La competenza di cui é qui cenno non comporta per entrambe le aree regionali interessate nuove attribuzioni, bensì decentramento (parziale nell'un caso, generale nell'altro) della giurisdizione spettante alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti).
2.-La Sezione giurisdizionale con sede in Palermo sospetta di illegittimità la disposizione di cui all'art. 3, n. 3 d. l.vo n. 655 del 1948, poichè-in presenza delle competenze conferite alla Corte dei conti dislocata nella Regione sarda -le limitazioni, per identica materia di cognizione, che soffre la norma per la Sicilia costituirebbero altrettante violazioni degli artt. 3, 5, 25, 97, primo comma e 116 della Costituzione, nonchè dell'art. 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana.
Secondo il Collegio remittente, sarebbe irrazionale il limitato decentramento operato, anche in ragione della specifica norma dello Statuto, con conseguente difetto di buona organizzazione e sottrazione- ad un tempo - degli specifici giudizi al loro giudice naturale.
3.1 - Per una esatta impostazione della questione, va precisato anzitutto non sussistere un presunto attentato alle garanzie previste dall'art. 25, primo comma, Cost.: trattasi -s'é detto-di attribuzioni rientranti in apice nella giurisdizione della Corte dei conti, per origini storiche e compiutezza o affinità di materie tradizionale giudice delle pensioni, non censurabili perciò sotto il profilo territoriale finche non diversamente all'uopo regolate.
3.2-Va ancora osservato che nessuna incidenza é data desumere sul dettato dell'art. 116 Cost. in una a quello dell'art. 23, primo comma, dello Statuto siciliano.
Come la Corte ha già altra volta chiarito, e lo stesso remittente ricorda, la norma dell'art. 23, primo comma, attiene soltanto al decentramento degli organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la Regione (sent. n. 61 del 1975): risulta cosi essa in armonia con lo stesso art. 116 Cost., più tardi intervenuto in termini assai più generali a stabilire-traspare sin dagli atti dell'Assemblea Costituente -una diversità di ciascheduna Regione a statuto speciale, in forza delle rispettive esperienze rivolte a tutelare caratteristiche originali, storicamente proprie delle popolazioni locali.
4.-Nella citata sentenza n. 61 del 1975, questa Corte ha anche affermato, peraltro, che il decentramento specifico previsto nell'art. 23 dello Statuto non contrasta con altre e generalizzate competenze decentrate o decentrabili alla stregua dell'ordinamento statale.
Tanto più se poi queste, si radicano - ed é il caso della vicenda odierna-in un contesto di più ampia dimensione per garanzie ed indirizzi pure costituzionalmente tutelati.
Più compiutamente, l'art. 5 Cost. pone l'esigenza di una legislazione della Repubblica adeguata ai principi e ai metodi del decentramento. Se questa si rivela, dunque, pressante esigenza d'ordine generale, una identica dimensione va espansa la dove (Sicilia) sussistano più limitate strutture.
In difetto di che-nella indissolubile endiadi intercorrente tra decentramento e relativa eguaglianza nelle attività conseguenti-i conferenti parametri costituzionali (artt. 3 e 5) ne riuscirebbero incisi.
Al che, d'altra parte, seguirebbe evidente disomogeneità d'organizzazione alla stregua del successivo art. 97, dato che per il medesimo Organo nella regione siciliana, sia pure in altra area di competenze (giudizi di responsabilità e di conto), i principi enunciati risultano, invece, osservati (art. 4 d.l. n. 655 del 1948).
Di guisa che, essendo la questione fondata, va dichiarata, nell'ambito della controversia, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del d. l.vo 6 maggio 1948, n. 655. Analoga dichiarazione consegue, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine a ogni altro giudizio pensionistico riservato alla giurisdizione della Corte dei conti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 n. 3 del d. l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti;
dichiara-in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede-negli stessi termini e riferimenti-l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra, nonchè di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.