ORDINANZA N.870
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/1a s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata, sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, e stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui, <pur prevedendo la solidarietà passiva quanto all'imposta di registro, non consente al coobbligato che non sia insorto avverso l'accertamento di rettifica pur a lui notificato, di avvalersi del giudicato più favorevole formatosi in capo al condebitore che abbia esperito gli opportuni mezzi di impugnazione>, per contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost.
Considerato che la questione si appalesa in termini sostanzialmente analoghi ad altra (pure coinvolgente l'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) già dichiarata manifestamente infondata: l'applicabilità all'obbligazione solidale tributaria dei principi di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c. priva l'impugnata normativa di censure d'incostituzionalità nei termini prospettati (ord. n. 544 del 1987);
che, non sussistendo ragioni idonee a modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza anche della presente questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.