Ordinanza n.544 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 544

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 49 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1a serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Indovina Ignazio proponeva ricorso avverso avviso di accertamento dell'Ufficio del Registro di Termini Imerese e la Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese, con decisione del 19 dicembre 1984, rigettava il ricorso;

che nel corso del procedimento iniziato da Indovina Giacomo avverso l'avviso di liquidazione notificatogli il 3 maggio 1983, la stessa Commissione tributaria rilevava che il ricorso "risulta proposto nel presupposto che l'avviso di accertamento notificato il 19/11/1981 non é divenuto definitivo" e che, pur avendo proposto ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento il solo Indovina Ignazio (coobbligato solidale), "lo stesso avviso non é divenuto definitivo nei confronti di questi, perché non é passata in giudicato la citata decisione del 19/12/1984";

che, ciò premesso, la adita Commissione sollevava, con ordinanza del 22 febbraio 1985, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 49 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, deducendo che le dette norme, nella parte in cui non prevedono l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coobbligati solidali nei confronti dei coobbligati non ricorrenti, violano gli indicati parametri costituzionali per disparità di trattamento, in quanto l'imposizione tributaria, pur avendo identico titolo ed essendo diretta nei confronti di due soggetti proprietari indivisi di uno stesso bene, può risultare di diversa misura, qualora tenuto al pagamento dell'imposta sia soltanto colui nei cui confronti l'accertamento é divenuto definitivo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che, a prescindere dal rilievo che il non ancora avvenuto passaggio in giudicato della decisione emessa nei confronti di Indovina Ignazio rende ipotetico il verificarsi delle conseguenze denunciate dal giudice a quo, va rilevato che la censura prospettata non dà luogo a una questione di costituzionalità, in quanto, salva la possibilità della adita Commissione di sospendere il giudizio in attesa dell'esito dell'altro (concernente il ricorso proposto dal coobbligato solidale), il ricorrente potrebbe comunque avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 1306, secondo comma, del codice civile, applicabile in materia essendo l'obbligazione solidale tributaria, per costante giurisprudenza, non diversa dall'obbligazione solidale di diritto comune;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 49 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI