ORDINANZA N.869
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (<Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato>) nonchè dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (<Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza>) come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 (<Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza>), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Giuliani Angelina contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed E.N.P.A.S. iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1a s.s. dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Marcucci Giuseppe contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1a s.s. dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 25 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Finizii Remo ed altri contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1a s.s. dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032- nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di computo dell'indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali dall'E.N.P.A.S. - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con ordinanze 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988), ha sollevato, a sua volta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, nonché dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032-nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di computo della su detta indennità di buonuscita - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;
considerato che i giudizi così promossi vertono su questioni analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha già dichiarato inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1032 (così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75) - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;
che dette questioni, successivamente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639;
che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe sono identiche a quelle decise con le sentenze e l'ordinanza su dette; che non sono stati addotti argomenti nuovi;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (<Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato>) e dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324 (<Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza>), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 (<Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza>), sollevate con ordinanze 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/88.
Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 21/07/88.