Ordinanza n. 844 del 1988

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ORDINANZA N.844

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), e 7 del d.l. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni in legge 11 agosto 1972, n. 485, promossi con le ordinanze emesse il 18 febbraio 1982 e il 24 marzo 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Trecate Giuliano ed altri contro il Ministero del Tesoro-Direzione Generale Istituti per la Previdenza-Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri e sul ricorso proposto da Zannier Renato contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritte al n. 291 del registro ordinanze 1983 e al n. 400 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983 e n. 266 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 febbraio 1982 (R.O. n. 291/83), emessa nel giudizio promosso da alcuni medici condotti per ottenere la declaratoria del loro diritto a versare alla Cassa per le pensioni ai sanitari contributi di misura pari a quelli versati dagli altri dipendenti comunali alla loro Cassa per le pensioni, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315, 7 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972, n. 485, in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché si verifica, tra le suddette categorie di dipendenti comunali, disparità di trattamento, e perché a identica capacità contributiva non corrisponde lo stesso onere tributario;

che identica questione é stata nuovamente sollevata dal medesimo giudice con ordinanza in data 24 marzo 1983 (R.O. n. 400/84);

che in entrambi i giudizi é intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l'infondatezza della questione;

che i due giudizi possono essere riuniti, stante l'identità dell'oggetto;

considerato che le situazioni messe a raffronto non sono omogenee in quanto, a parte la identica posizione di dipendenti comunali, il rapporto di impiego dei medici condotti ha una sua peculiare disciplina, con diritti e doveri diversi da quelli degli altri dipendenti comunali;

che a questa differenza di rapporti corrisponde una diversità di regimi previdenziali che fanno capo rispettivamente per gli uni alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per gli altri alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, Casse con separate gestioni finanziarie;

che la diversità di contribuzione afferisce alla diversità dei rispettivi regimi previdenziali ed a quella dei correlati trattamenti previdenziali ed assistenziali (v. sentt. nn. 92/75 e 240/82);

che non sussiste nemmeno identità delle situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione contributiva e che, comunque, questa non costituisce imposta in senso tecnico;

che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 7 del decreto-legge 30 giugno 1962, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.