ORDINANZA N.839
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 8, ultimo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), in relazione agli artt. 184, terzo comma, e 248, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1979 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Quadrio Alma, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 gennaio 1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione agli artt. 184, terzo comma, e 248, terzo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questione di legittimità costituzionale degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e 8, u.c., della legge 11 aprile 1955, n. 379;
che dette norme vengono censurate nella parte in cui dispongono che la domanda per il conseguimento della pensione indiretta di privilegio, da parte della vedova del dipendente iscritto alla C.P.D.E.L. o degli altri superstiti che ne abbiano diritto, deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto medesimo;
che, ad avviso del giudice remittente, tale disposizione determina disparità di trattamento in danno delle suddette categorie di soggetti, rispetto agli aventi causa dei dipendenti statali e delle FF.SS., per i quali ultimi il termine di decadenza per la presentazione di analoga domanda e fissato in cinque anni (artt. 184 e 248 del d.P.R. n. 1092 del 1973);
considerato che questa Corte (v. sent. n. 26/80) ha in varie occasioni espresso il principio per cui, tra i dipendenti statali, i cui trattamenti di quiescenza sono direttamente amministrati dallo Stato, e quei dipendenti pubblici il cui fondo pensioni é gestito da apposite Casse amministrate dagli Istituti di previdenza nell'ambito del Ministero del Tesoro non sussiste, sia riguardo al trattamento economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parità di situazioni che é il presupposto per la valutazione della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., di una diversità di disciplina;
che conseguentemente, attesa la diversità dei rispettivi ordinamenti previdenziali, non sussiste omogeneità delle posizioni poste a confronto dal giudice a quo;
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 8, u.c., della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.