Sentenza n. 831 del 1988

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SENTENZA N.831

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dal Pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Ferrero Vercelli Giàcomo e Bolongaro Anita iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/ prima serie speciale dell'anno 1987;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione sollevata dal Pretore di Ivrea risulta inammissibile per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo il giudice a quo ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto produttiva di un ingiustificato trattamento di sfavore dei creditori di titolari di pensione erogata dall'INPS nei confronti dei creditori di titolari di pensioni erogate a seguito di rapporto di pubblico impiego, cui la sentenza n. 89 del 1987 di questa Corte avrebbe esteso la disciplina dettata dall'art. 545, quarto comma c.p.c.

Il presupposto e manifestamente errato.

La citata pronuncia, infatti, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 2, primo comma, n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non prevede la pignorabilità fino al limite di un quinto, di stipendi ed altri emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici diversi dallo Stato, ha chiaramente escluso dal dispositivo le pensioni; come infatti viene specificato nella parte motiva di detta pronuncia, il giudizio di costituzionalità e stato limitato, per ragioni di rilevanza nel giudizio a quo, agli emolumenti derivanti da rapporto di lavoro in corso.

Erroneamente pertanto il giudice a quo, nel delineare un'ipotesi di disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., ha richiamato quale tertium comparationis una fattispecie giuridica inesistente nell'ordinamento in quanto il citato art. 2 n. 3 della L. n. 180 del 1950 non e stato modificato dalla pronuncia n. 89 del 1987 nel senso ritenuto dall'ordinanza di rimessione. Non é dato nemmeno comprendere, inoltre, in base a quali motivi il raffronto e stato posto con il n. 3 dell'art. 2 L. n. 180 del 1950, in luogo del n. 1 della stessa norma che disciplina specificatamente la materia della pignorabilità delle retribuzioni e pensioni, corrisposte ai pubblici dipendenti, per causa di alimenti dovuti per legge.

2. - In secondo luogo, ed il rilievo appare assorbente in ordine a tutte le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, il Pretore di Ivrea, sul punto della rilevanza della questione, afferma che, ove venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, alla fattispecie in esame troverebbe applicazione la disciplina dettata dall'art. 545 c.p.c.

Anche questa affermazione appare chiaramente errata in quanto quest'ultima norma non prende affatto in considerazione le pensioni ma solo le <somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento>.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Ivrea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Mauro FERRI

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.