Ordinanza n. 813 del 1988

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ORDINANZA N.813

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (<Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri>), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1987 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Bella Salvatore e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/ prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che Salvatore Bella, geometra dipendente di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani ed iscritto all'albo professionale dei geometri ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, adiva il Pretore di Messina, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che fosse dichiarata l'inapplicabilità nei suoi confronti degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (<Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri>), i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del versamento alla Cassa di un contributo di solidarietà <pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue> da parte degli iscritti all'albo che non siano iscritti e non siano tenuti ad iscriversi alla Cassa, e l'obbligo di comunicazione alla Cassa dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché del volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno;

che il giudice adito, con ordinanza del 13 giugno 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle citate norme della legge n. 773 del 1982, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che le stesse (chiaramente da interpretarsi nel senso della loro applicabilità a tutti i geometri comunque iscritti all'albo), violano il principio di eguaglianza, in quanto: a) realizzano una indiscriminata operatività nei confronti di tutti gli iscritti all'albo professionale, senza escludere coloro i quali, iscrittisi ai soli fini dell'inquadramento professionale nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, non hanno la possibilità di esercitare la libera professione e, quindi, non sembrano avere quello status da cui scaturisce il dovere di solidarietà di gruppo, che giustificherebbe la scelta del legislatore; b) determinano una palese difformità di trattamento nei riguardi di contigue categorie professionali (ad es. ingegneri e architetti), per le quali e stata espressamente esclusa (in leggi coeve) l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale per quei professionisti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato e la relativa copertura previdenziale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che, quanto al primo profilo di presunta violazione del principio di eguaglianza, questa Corte ha più volte affermato che i moderni sistemi previdenziali relativi alle varie categorie professionali sono ispirati ad esigenze superiori di solidarietà sociale, sia pure operanti nell'ambito della categoria (cfr., in particolare, sent. n. 133 del 1984), per cui occorre prescindere da elementi precipuamente soggettivi (quale, ad es., la maggiore o minore attività professionale svolta e la conseguente diversità di remunerazione);

che, pertanto, in questo quadro solidaristico certamente non é irrazionale che le norme censurate ricolleghino l'obbligo del contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo albo (cfr., da ultimo, ord. n. 707 del 1988);

che, anche quanto al denunciato secondo aspetto di violazione dell'art. 3 Cost., va riaffermato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale ogni sistema previdenziale presenta una propria autonomia, in relazione alle peculiarità della categoria cui si riferisce, di modo che le eventuali diversità di soluzioni normative non possono essere assunte, in linea di principio, a sostegno di presunte violazioni del principio di eguaglianza (cfr. sentt. nn. 284 del 1986 e 368 del 1988);

che, in conclusione, entambi i profili della questione sollevata dal giudice a quo risultano manifestamente infondati.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (<Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri>), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Mauro FERRI

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.