SENTENZA N.798
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 16 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto dispositivo del Ministero del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986 (Bando di concorso della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano).
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-Come esposto in narrativa, la Provincia autonoma di Bolzano ha, con il ricorso in epigrafe, impugnato il provvedimento del Ministro del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986, con il quale e stato nuovamente indetto un concorso interno per titoli ed esami per la copertura di n. 25 posti di <segretario di 3 classe> della categoria di concetto, già bandito dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano con deliberazione consiliare n. 1238/158 del 9 giugno 1972: e questo sul presupposto della violazione delle competenze in materia di igiene e sanità - ivi compresa l'assistenza ospedaliera - garantite alla ricorrente dall'art. 9, n. 10, dello Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474.
2.-Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il Ministero del Tesoro non avrebbe esercitato <alcuna attribuzione dello Stato contrapposta ad attribuzioni proprie della Provincia>, ma avrebbe agito semplicemente in sostituzione della disciolta Cassa mutua provinciale di malattia della Provincia di Bolzano, sì che, come l'ipotesi di un conflitto di attribuzioni da parte della Provincia di Bolzano non sarebbe configurabile nei confronti della Cassa, non lo sarebbe neppure nei confronti di chi agisse in mera sostituzione della stessa.
L'eccezione non merita accoglimento.
Occorre invero osservare come il fatto che il provvedimento di cui é causa rappresenti l'esercizio di competenze già proprie della disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano si presenti, nella specie, del tutto irrilevante: e invero ciò che conta, ai fini della configurabilità del conflitto, é soltanto il fatto che l'atto in contestazione sia stato adottato dal Ministero, dal momento che tale comportamento si e reso possibile solo sulla scorta del presupposto di un'affermazione di competenza dello Stato in ordine all'oggetto dell'atto medesimo.
Contro l'ammissibilità del ricorso in esame non potrebbe inoltre neppure addursi l'inidoneità dell'atto impugnato ad essere oggetto di conflitto di attribuzioni, in quanto atto di mera esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, quale la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 1983 n. 773, richiamata in narrativa. Vero é che questa Corte ha già affermato in passato il principio secondo cui non e impugnabile in sede di conflitto di attribuzioni l'atto dell'autorità amministrativa che rappresenti una mera esecuzione dell'ordine a questa rivolto dal giudice amministrativo in conseguenza di un giudizio di ottemperanza, perché in simile caso e alla pronuncia giurisdizionale che <deve farsi risalire l'asserita invasione della sfera di competenza> costituzionalmente protetta (sent. n. 75 del 1977). Ma é anche vero che, nel caso in esame, il provvedimento del Ministero del Tesoro oggetto dell'impugnativa non e stato adottato in esecuzione di un giudicato formatosi in sede di un giudizio di ottemperanza (come era accaduto invece nella fattispecie decisa con la ricordata sent. n.75 del 1977), dal momento che il provvedimento stesso si e soltanto richiamato ad una affermazione incidentalmente espressa nella sola motivazione della ricordata pronuncia del Consiglio di Stato.
Anche sotto questo secondo profilo, l'atto impugnato si appalesa pertanto come idoneo oggetto di conflitto.
3. - Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 9, n. 10 dello Statuto di autonomia la Provincia di Bolzano gode, in materia di igiene e sanità (ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera), di competenza legislativa concorrente, nonché - ai sensi dell'art. 16 - della connessa potestà amministrativa.
Queste competenze statutarie sono state meglio precisate dal d.P.R. 28 marzo 1975 n. 579, recante le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, e sono state altresì fatte espressamente salve dall'art. 80 della l. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale. La stessa legge n. 833 del 1978 ha poi dettato - all' art. 67 - i principi fondamentali relativi al trasferimento alle Regioni ed alle Province autonome del personale delle gestioni sanitarie e degli enti mutualistici soppressi, superando il regime transitorio previsto dalla l. 29 giugno 1977 n. 349, mentre lo stato giuridico del personale trasferito alle Regioni ed in servizio presso le Unita sanitarie locali e stato disciplinato dal successivo d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.
Tutte le fonti ora menzionate confermano l'esistenza di un'ampia competenza amministrativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di igiene e sanità, mentre, in particolare, il d.P.R. n. 761 del 1979 espressamente riconosce alle Regioni (nella specie: alla Provincia) il potere di bandire i concorsi necessari per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione sanitaria (artt. 9, 1° co., e 12). Non diversamente dispone la stessa normativa provinciale, che attribuisce la competenza a bandire tali concorsi alla Giunta provinciale (art. 6, 1° co., l. 28 giugno 1983 n. 19).
Né tale competenza provinciale potrebbe essere posta in dubbio facendo leva sull'art. 77, 2° co., della l. ne 833 del 1978, secondo cui prima dell'esaurimento delle operazioni di liquidazione degli enti di assistenza sanitaria soppressi, i commissari liquidatori (ovvero, dopo la scadenza del mandato di questi, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro) <provvedono a definire tutti i provvedimenti; da adottarsi in esecuzione di decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa>. Sul punto si deve infatti rilevare come la Giunta provinciale di Bolzano avesse provveduto all'inquadramento definitivo del personale degli enti soppressi nei ruoli provinciali del servizio sanitario già prima della più volte richiamata sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 2 novembre 1983 n. 773 (v. la deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 1983, n. 1249, pubblicata nel supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 23 del 10 maggio 1983). Lo stato giuridico dei dipendenti così inquadrati si era pertanto consolidato già prima di quella pronuncia, di talché anche sotto questo profilo, nessuna competenza poteva più spettare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, che non era pertanto legittimato a dare esecuzione a quanto disposto dal giudice amministrativo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano adottare i provvedimenti consequenziali all'annullamento in sede di giurisdizione amministrativa del concorso bandito dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano con deliberazione consiliare n. 1238/158 del 9 giugno 1972 e conseguentemente annulla il provvedimento del Ministero del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986, con il quale e stato approvato il bando di concorso interno per la copertura di n. 25 posti della qualifica di <segretario di III classe> della categoria di concetto del ruolo amministrativo della disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 14/07/88.