Sentenza n. 765 del 1988

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SENTENZA N.765

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale- sul ricorso proposto da De Maio Maria Teresa, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione di De Maio Maria Teresa nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi l'Avv. Gabriele Moricca per De Maio Maria Teresa e l'Avv. dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. -Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti dubita che l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (recante <Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro>) contrasti con l'art. 3 Cost. in quanto - con riferimento al personale femminile iscritto presso la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali-consente il riscatto del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto occorrente per conseguire il relativo diploma solo a favore delle infermiere professionali e non anche per le vigilatrici di infanzia, pur trattandosi di professioni sanitarie analoghe per requisiti di accesso, formazione, livello professionale e mansioni.

2. - La questione é fondata.

La legge 19 luglio 1940, n. 1098 ha per la prima volta disciplinato in modo autonomo la professione sanitaria di vigilatrice di infanzia. Essa prevede (art. 8), per il consegui mento del diploma necessario per l'esercizio di detta professione, un corso biennale teorico-pratico da svolgersi presso speciali scuole convitto, con la possibilità della istituzione di un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

La disciplina così prevista é identica a quella dettata per esercitare la professione sanitaria ausiliaria di infermiera professionale: anche per quest'ultima il conseguimento del diploma può avvenire dopo un corso biennale teorico-pratico (con un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive) da effettuarsi presso scuole convitto istituite dagli stessi enti abilitati all'istituzione di scuole convitto per vigilatrici di infanzia, previa, per entrambe le situazioni, autorizzazione ministeriale (artt. 135 e 136 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098).

D'altra parte, quest'ultima legge, anche nel titolo (<Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice>), evidenzia l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico campo dell'attività sanitaria.

I corsi per vigilatrice di infanzia, così istituiti, si sono affiancati a quelli per infermiera professionale in relazione alle rilevanti affinità della materia e dei programmi, oltreché dei requisiti per poter ad essi accedere: gli uni e gli altri, in mancanza di apposita disciplina, sono stati per le vigilatrici di infanzia mutuati da quella dettata per le infermiere professionali e su questa modellati.

Tale situazione si é protratta anche dopo che, con la legge 25 febbraio 1971, n. 124, sono stati prescritti nuovi e più rigorosi requisiti per l'ammissione alle scuole convitto per infermiere professionali. Nel parere reso al riguardo il 30 ottobre 1973 (n. 1587), il Consiglio di Stato si é invero pronunziato nel senso dell'applicabilità alle vigilatrici di infanzia anche di questa nuova disciplina, stante <l'identico livello delle due professioni, nell'equivalenza delle rispettive funzioni, nell'esigenza di una preparazione teorica e pratica di uguale intensità riflettentesi nel contenuto dei rispettivi programmi, così da non poter essere diverso il livello culturale iniziale degli aspiranti all'ammissione all'uno ed all'altro tipo di scuole>.

Anche le successive disposizioni confermano gli stretti collegamenti tra struttura e funzionamento dei due corsi e contenuti dell'insegnamento.

Entrambi i corsi sono stati portati a tre anni, con un quarto per l'abilitazione alle funzioni direttive, tanto per le infermiere professionali (d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867) che per le vigilatrici di infanzia (legge 30 aprile 1976, n. 338): e l'ultimo comma dell'art. 1 di tale ultima legge ha previsto che le infermiere professionali diplomate possono essere ammesse al terzo corso della scuola per vigilatrici, così come queste - pure diplomate-possono accedere al terzo corso per infermiere professionali.

Infine i programmi dei corsi, regolati rispettivamente dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867 per le infermiere e dal D.M. 20 febbraio 1978 per le vigilatrici di infanzia, pur considerando gli aspetti specifici dei rispettivi insegnamenti, presentano rilevanti affinità sia per i contenuti che per la stessa durata massima dell'apprendimento teorico e pratico.

D'altra parte, l'art. 3 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 chiarisce che le mansioni di vigilatrice di infanzia (<limitatamente - come é ovvio - all'infanzia>) sono quelle previste per gli infermieri professionali.

3. -Con la sentenza n. 128 del 1981 questa Corte ha messo in rilievo il fatto che la legislazione in materia di riscatto é andata via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza.

In questo senso appare ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione della possibilità di riscattare il periodo dedicato ai corsi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia, possibilità invece consentita alle infermiere professionali.

Invero, l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto, l'identità dei requisiti di accesso realizzano una sostanziale uguaglianza delle situazioni considerate quanto al periodo di studio per il conseguimento dei diplomi necessari per svolgere tali professioni sanitarie ausiliarie, che per di più comportano lo svolgimento di mansioni affini.

Il deteriore trattamento riservato dalla disposizione censurata alle vigilatrici di infanzia, rispetto alle infermiere professionali, non é perciò giustificato; e si appalesano a tal fine irrilevanti marginali diversità segnalate dall'Avvocatura dello Stato, connesse ad aspetti specifici del programma o dell'attuazione del tirocinio. Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., della norma impugnata, nella parte in cui non consente la possibilità di riscatto del biennio di studi presso le scuole convitto anche alle vigilatrici di infanzia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice), la facoltà di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Ugo SPAGNOLI

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.