SENTENZA N.739
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 25 gennaio successivo ed iscritto al n. l del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del protocollo d'amicizia e collaborazione stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione francese della Franca Contea.
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso di cui é causa il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta in relazione al <protocollo di amicizia> stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 tra la stessa Regione e la Regione francese della Franca Contea, deducendo la violazione di varie norme, costituzionali e ordinarie, poste a tutela della riserva statale in tema di politica estera e rapporti internazionali (artt. 1, 5, 80, 87, 115 e 117 Cost.; artt. 17 l. 16 maggio 1970 n. 281, 3 l. 22 luglio 1975 n. 382, 4 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; art. 2 D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182).
2. - Il ricorso é fondato.
L'art. 2, primo e secondo comma del D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182, recante <Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta>-applicando alla sfera di questa Regione il principio già enunciato nell'art. 4 del D.P.R. n. 616 del 1977-ha riservato allo Stato <le funzioni, anche nelle materie trasferite e delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza >, riconoscendo alla Regione la possibilità, <previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri>, di svolgere all'estero <attività promozionali relative alle materie di sua competenza>.
Ma già in precedenza, con l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 1980-atto operante anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale (cfr. punto 1 h di tale decreto)-era stato precisato che <le regioni non possono validamente stipulare con rappresentanti di Paesi esteri accordi, intese od altri atti formali, a mezzo dei quali assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o valutazioni afferenti alla politica nazionale>.
In concreto si potrebbe dubitare in ordine alla corretta qualificazione del <protocollo di amicizia> di cui é causa e cioè se tale protocollo si debba inquadrare entro la categoria degli <accordi, intese od altri atti formali> vietati alle Regioni, in quanto suscettibili di impegnare la responsabilità internazionale dello Stato, ovvero entro quelle <attività di mero rilievo internazionale> che, ad avviso di questa Corte (cfr. sent. 179 del 1987) devono ritenersi ad esse consentite in quanto estranee ai rapporti di diritto internazionale in senso proprio.
Resta, peraltro, pur sempre certo il fatto che, nella specie, la Regione Valle d'Aosta ha preteso svolgere un'attività incidente nella sfera internazionale senza offrire alcuna preventiva informazione alla Presidenza del Consiglio ai fini dell'ottenimento del <previo assenso> che questa Corte - nella già ricordata sentenza n. 179 del 1987 (punto 8 della motivazione) -ha ritenuto comunque indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle Regioni delle <attività di mero rilievo internazionale>, in relazione all'esigenza di un controllo preventivo sulla loro conformità agli indirizzi di politica internazionale dello Stato.
Il difetto di questo presupposto rende, per ciò solo, illegittimo il comportamento tenuto dalla Regione Valle d'Aosta nella stipula del protocollo di cui é causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il potere di stipulare, senza il previo assenso dello Stato, il <protocollo di amicizia> con la Regione francese della Franca Contea, firmato ad Aosta il 4 settembre 1982 e annulla, di conseguenza, il suddetto protocollo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 30/06/88.