ORDINANZA N.705
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Rotta Enrico e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'anno 1982;
visti gli atti di costituzione di Rotta Enrico e dell'I.N.A.I.L.;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con ordinanza in data 16 ottobre 1981 il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude dall'obbligo dell'assicurazione i lavoratori esposti a rischio di infortunio a causa della circolazione di autoveicoli non condotti personalmente da essi stessi;
che, secondo il giudice remittente, il pericolo di infortuni connessi alla viabilità é uguale, o comunque simile, sia per gli addetti alla guida di autoveicoli, sia per i lavoratori che, per le mansioni cui sono adibiti, operano nel traffico e sono, dunque, esposti al rischio di essere investiti da autoveicoli condotti da altri soggetti;
che si sono costituiti nel giudizio sia Rotta Enrico, che ha chiesto la declaratoria di incostituzionalità della norma in esame, e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, il quale ha concluso per la infondatezza della questione;
considerato che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro é collegata ad un rischio specifico, previsto dalla legge;
che pur avendo la elencazione dei soggetti tutelati, contenuta nella norma in questione, carattere esemplificativo e non tassativo potendosi ricomprendere in essa tutti i lavoratori esposti allo stesso tipo di rischio, deve, tuttavia, ritenersi necessaria, come già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 114 del 1977, ai fini del riconoscimento della tutela infortunistica, la sussistenza dell'elemento oggettivo previsto dalla legge, e cioè del rischio specifico derivante dalla conduzione di veicoli a motore in maniera non occasionale;
che, invece, il rischio derivante dalla circolazione di veicoli e gravante su qualunque utente della strada, é privo del menzionato carattere di specificità, e va, pertanto, valutato nell'ambito del sistema generale delle assicurazioni, cui é demandata l'attuazione del precetto di cui all'art. 38 Cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 23/06/88.