ORDINANZA N.683
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), come modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1986 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Pinzarrone Maria Oliva ed altri contro l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1a s.s. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che, il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza emessa il 12 novembre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698;
che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui dispone che l'indennità di anzianità maturata dal personale del soppresso ente pubblico O.N.M.I., transitato in altre amministrazioni, sia liquidata sulla base dell'ultima retribuzione goduta alle dipendenze del predetto ente e corrisposta, successivamente, all'atto del definitivo collocamento a riposo, si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di coloro che, collocati a riposo poco prima dello scioglimento dell'ente, hanno ricevuto subito, sulla base dell'ultima retribuzione in godimento, l'indennità di anzianità;
b) con l'art. 36 Cost., dal momento che la predetta indennità - sottratta alla disponibilità degli aventi diritto, e nominalisticamente inalterata per tutto il periodo di servizio presso i nuovi enti destinatari-perderebbe il requisito della proporzionalità alla quantità e qualità di lavoro prestato, ragguagliate all'ultimo stipendio;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente in fondata.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984, e recentemente con ordinanza n. 627 del 1987, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975 n. 698 e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili ora denunciati;
che l'ordinanza di rimessione non tiene conto della menzionata sentenza, ne contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a modificare la propria precedente giurisprudenza;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. dal Tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 16/06/88.