ORDINANZA N.674
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1986 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Degli Avancini Giovanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15/1a s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Trento, con ordinanza del 14 novembre 1986, ha denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, nella parte in cui detta norma, al fine della riversibilità della pensione, non contempla la morte c.d. naturale (dovuta a malattia od età) accanto alle altre ipotesi di morte (<per infortunio sul lavoro>; <per malattia professionale>; <per causa di servizio>;), che consentono di derogare al requisito - della durata minima, almeno biennale, del matrimonio con pensionato ultrasettantaduenne - stabilito dalla norma stessa;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, si é costituito l'I.N.P.S., che ha contestato la fondatezza della impugnativa;
considerato che i criteri limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati - come già rilevato da questa Corte, tra l'altro con sentenza n. 139 del 1979 (che ha ritenuto la legittimità di analogo contesto normativo) e come, del resto, lo stesso giudice a quo assume in premessa-<sono volti a garantire, in qualche modo, la serietà e la genuinità del tardivo coniugio>;
che, in tale prospettiva, il rilievo attribuito a taluni specifici eventi traumatici (e socialmente apprezzabili) causativi della morte - e non anche alla malattia comune - ai fini del superamento del sospetto di non genuinità del matrimonio costituisce valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che si sottrae a qualsiasi censura di arbitrarietà, in quanto ragionevolmente collegata al carattere di maggior violenza od imprevedibilità, che accompagna il primo tipo di eventi, e che autorizza a ritenere che essi abbiano impedito il raggiungimento (altrimenti conseguibile) del biennio di durata del matrimonio, prescritto per la nascita del diritto alla pensione indiretta;
che, pertanto, la sollevata questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962 n. 1338, e successive modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 16/06/88.