Ordinanza n. 673 del 1988

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ORDINANZA N.673

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1985 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Frugoni Pietro ed altri contro l'Università degli Studi di Padova ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con ordinanza del 29 novembre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui subordinano l'erogazione della prevista indennità in favore dei docenti universitari esplicanti attività ospedaliera (c.d. indennità De Maria) alla condizione della esistenza di una differenza negativa tra il trattamento economico spettante al medico universitario rispetto a quello goduto dal medico ospedaliero di pari anzianità e qualifica;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha contestato la fondatezza della impugnativa;

considerato che a motivo della prospettata violazione dei precetti costituzionali della eguaglianza e della giusta retribuzione, il giudice a quo individua nella normativa denunciata, plurimi aspetti discriminatori, sia sotto il profilo della irragionevole parificazione del trattamento economico di prestazione di lavoro diversa (quelle, rispettivamente, dei medici ospedalieri e dei docenti universitari che esplichino anche attività assistenziale; dei docenti universitari che svolgano e di quelli che non svolgano attività ospedaliera), sia sotto il profilo della arbitraria diversificazione di prestazioni di lavoro complessivamente eguali (quelle, cioè, del medico docente universitario e del medico ospedaliero cui sia conferito un qualsiasi incarico di docenza, per il quale é separatamente e addizionalmente retribuito);

che, peraltro, (e contrariamente a quanto mostra di ritenere lo stesso T.A.R. remittente) a tutti i (ripro)posti quesiti sostanzialmente ha già dato risposta (escludendone la fondatezza) la precedente sentenza di questa Corte n. 126 del 1981.

La quale ha, invero, tra l'altro, rilevato che:

a) non può parlarsi di disparità di trattamento con gli ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio pure svolgendo solo attività assistenziale, poiché per i professori, dei quali qui si tratta, l'attività assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica;

b) non esiste possibilità di operare un confronto tra i professori in parola e gli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi incarico di insegnamento universitario, in quanto questi ultimi svolgono in effetti due lavori separati e distinti e sono titolari di due distinti rapporti di impiego>.

E che il riconoscimento di una speciale indennità per il maggior lavoro svolto dal docente esplicante anche attività di assistenza soddisfa di per se il precetto dell'art. 36 Cost., mentre la determinazione dell'entità di tale emolumento rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore;

che, pertanto, non essendo state addotte, ne rinvenendosi, ragioni per discostarsi da tali conclusioni-va dichiarata la manifesta infondatezza di tutte le sollevate questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre.1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.