ORDINANZA N.671
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dalla Corte dei conti-Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Criscitelli Giovanna, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza in data 28 settembre 1982 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., della legge 29 aprile 1976 n. 177, nella parte in cui limita alle cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge medesima la riduzione a 15, rispetto al maggior periodo di 20 anni stabilito dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la durata minima dell'effettivo servizio prestato per conseguire il diritto al trattamento pensionistico, anche a fini di riversibilità;
che il giudice a quo, in considerazione che l'intento legislativo in materia appare indirizzato ad equiparare i trattamenti di pensione riservati ai dipendenti civili e militari dello Stato nonché ai loro congiunti, sicché non potrebbe ravvisarsi giustificato porre un limite alla più equa e più giusta regolamentazione introdotta con la citata legge n. 177 del 1976, escludendone l'operatività riguardo alle cessazioni dal servizio anteriori alla sua entrata in vigore, ha ritenuto che la previsione di detto limite determini disparità di trattamento fra quanti hanno cessato il servizio rispettivamente prima o dopo l'entrata in vigore della menzionata legge;
considerato che la questione appare manifestamente infondata in relazione al principio più volte affermato da questa Corte (v. sentt. nn. 46/79, 349/85 e ord. n. 92/87), secondo il quale é espressione della discrezionalità legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualità di passaggi;
che, conseguentemente, quando un'innovazione legislativa non é, come nella specie, in sé irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza é inevitabile e al legislatore non può essere precluso il potere di adeguare la disciplina giuridica agli sviluppi della realtà socio-economica in cui questa é destinata a calarsi (v. sent. n. 132/84).
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 16/06/88.