Ordinanza n. 670 del 1988

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ORDINANZA N.670

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), in relazione all'art. 4, primo comma, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Codacci Pisanelli Bruno ed altri e il Servizio Contributi Agricoli Unificati, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Codacci Pisanelli Bruno ed altri e dello S.C.A.U. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi secondo e terzo, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83, anche in relazione all'art. 4 primo comma, della stessa legge, nella parte in cui dette norme, a fini contributivi e previdenziali, consentono l'accertamento delle giornate lavorative prestate dai piccoli coloni da parte di una Commissione che, per la sua composizione, non da garanzie di corretto ed obiettivo assolvimento dei compiti di ordine <tecnico> ad essa demandati dal cit. art. 7;

che, conseguentemente, nonostante sia previsto un controllo da parte della Commissione Centrale, si verificano disparità di trattamenti fra provincia e provincia, nonché violazione del principio di determinazione dei tributi in relazione alla capacita contributiva, anche per la prevista utilizzazione di presunzioni, senza che il contribuente possa fornire la prova contraria;

considerato che nella specie, essendo stata esperita un'azione qualificabile come opposizione all'esecuzione esattoriale con correlativa richiesta di sospensione ed essendo stata sollevata nel relativo giudizio una questione di legittimità degli atti amministrativi presupposti dal contestato accertamento (Tabelle ettaro-coltura e composizione delle Commissioni tecniche cui e affidata la redazione delle tabelle medesime), il giudice adito difetta di giurisdizione;

che, secondo il principio più volte formulato da questa Corte (v. sent. n. 346/87 e ord. n. 100/88), il presupposto della sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice remittente condiziona l'ammissibilità della questione di costituzionalità dal medesimo sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, in relazione all'art. 4, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.