ORDINANZA N.100
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1980 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione della S.p.A. Texas Instruments Semiconduttori Italia nonche l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, con ordinanza in data 2 giugno 1980, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui, prevedendo la decadenza dell'imprenditore dal beneficio dell'esonero dall'assunzione di personale invalido (concesso in considerazione della speciale natura dell'attività aziendale) qualora non assuma in sostituzione di questo il corrispondente numero di orfani e vedove, contrasta con gli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost. in quanto viola, da un lato, il diritto degli invalidi, obbligatoriamente avviati (dopo la suddetta decadenza) presso un'azienda che svolga attività incompatibili con le loro menomazioni, di vedersi assicurato un posto di lavoro confacente alle loro attitudini; e dall'altro lato, il diritto degli imprenditori alla libera organizzazione dell'attività aziendale;
che, alla stregua dei principi posti da questa Corte con la sent. n. 346 del 1987, la questione, essendo stata sollevata dal giudice amministrativo, va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, deve essere riconosciuta la competenza del giudice ordinario in materia di provvedimenti di avviamento al lavoro, essendo questa connessa ad interessi preminentemente individuali, con natura e consistenza di diritti soggettivi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gernnaio 1988.