ORDINANZA N.653
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione Emilia Romagna notificato il 10 luglio 1985, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 22 del registro 1985, per conflitto di attribuzione contro l'atto di concessione n. 1452 del 30 aprile 1985 del Magistrato per il Po di Parma con il quale e stato consentito alla s.p.a. Frantoio di Roteglia di estrarre materiale litoide dall'alveo del torrente Dolo, che scorre tra le province di Modena e Reggio, attinente al bacino idrografico interregionale del Po.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la regione Emilia Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione contro il citato atto di concessione 30 aprile 1985, n. 1452, del Magistrato per il Po di Parma, chiedendo che sia riconosciuta la sua competenza per le opere idrauliche non classificate, anche se relative ad un bacino interregionale e, in subordine, l'intesa, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione all'art. 2, lettera d), del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e agli artt. 62, secondo comma, lettera a), 89 secondo comma e 20 del d.P.R. n. 616 del 1977;
che il ricorso é stato notificato all'Avvocatura generale dello Stato <quale domicilio elettivo del Presidente pro-tempore del Magistrato per il Po e per esso del Ministro pro-tempore dei lavori pubblici>;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, va dichiarato manifestamente inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale la notificazione del ricorso deve essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della regione interessata.
Visti gli artt. 9 e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente della regione Emilia-Romagna contro l'atto di concessione n. 1452 del 30 aprile 1985 del Magistrato per il Po di Parma, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione all'art. 2, lettera e) d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e agli artt. 62 secondo comma lettera a), 89 secondo comma e 90 d.P.R. n. 616 del 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 16/06/88.