Ordinanza n.652 del 1988

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ORDINANZA N.652

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione Emilia Romagna notificato il 15 maggio 1981, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 21 del registro 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66, dal titolo <Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita. Protezione civile>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la regione Emilia Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione contro il citato d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 chiedendo che siano dichiarate di propria esclusiva spettanza le attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost. in materia di protezione civile, in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996; agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977; agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972, nonchè al punto 7 dell'art. 7 del suo Statuto, e conseguentemente annullati gli artt. 2, primo comma; 9, primo comma, punti 2 e 3, ed ultimo comma; 10, ultimo comma; 14, primo comma, punti 1 e 2; 20; 23; 25; 32, primo comma; 34, secondo comma; 37, primo comma; 41, ultimo comma; 54, primo comma; 55, primo comma e 56 del sud detto decreto presidenziale;

che il ricorso é stato notificato all'Avvocatura generale dello Stato e al Ministro per l'interno; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi del ricorso.

Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, va dichiarato manifestamente inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale la notificazione del ricorso deve essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della regione interessata.

Visti gli artt. 9 e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile il ricorso del Presidente della regione Emilia Romagna contro il d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile), in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996, agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977, agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del l972 e all'art. 7, punto 7 dello Statuto della regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.