Sentenza n. 649 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N.649

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43 (Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295,02,01 del territorio del comune di Noto) e dell'art. 6, in relazione all'art. 7, n. 4, dell'Ordinamento degli Enti locali per la Regione Sicilia, approvato con legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984, dal Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Genovesi Giuseppe e il Prefetto di Siracusa, iscritta al n. 1069 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avv. Sergio Pannunzio per il Comune di Noto e l'avv. Francesco Mormino per la Regione Sicilia.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Pretore di Noto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981 n. 43 che ha disposto l'aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di una pare del territorio appartenente al Comune di Noto, nonché dell'art. 6 dell'Ordinamento degli enti locali per la Regione Sicilia (O.r.e.l.) approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16, in relazione ai successivi artt. 7 e 8 dello stesso testo.

Ad avviso del giudice a quo le norme denunciate contrasterebbero con gli artt. 3 e 133 Cost, in quanto, quelle dell'O.r.e.l. prevedono la consultazione delle popolazioni interessate solo per l'istituzione di nuovi comuni, e non anche per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti, mentre, quelle della legge n. 43 del 1981 hanno disposto il mutamento territoriale, riguardante i Comuni di Noto e di Palazzolo Acreide, senza la preventiva consultazione delle popolazioni interessate e senza peraltro seguire il procedimento previsto dall'O.r.e.l. e dal suo regolamento di esecuzione (artt. 1-3 d.P.R. 29 ottobre 1957 n. 3).

2. - La questione é inammissibile.

L'ordinanza di rimessione é stata emessa nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ingiunzione del Prefetto di Siracusa per un'infrazione al codice della strada, verbalizzata da un vigile urbano del Comune di Noto in una località sita nel territorio che era stato aggregato al Comune di Palazzolo Acreide.

Senonché, risulta da tale ordinanza di rinvio che l'opponente, a sostegno delle proprie ragioni, aveva dedotto l'incompetenza del vigile verbalizzante, assumendo che alla data del l'infrazione la località in cui era stata commessa non faceva più parte del Comune di Noto, che non era quindi legittimato a svolgere in detta località, a mezzo di propri vigili, accerta menti amministrativi. Risulta altresì che, in detta udienza, un funzionario rappresentante della Prefettura aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo invece che il Comune di Noto aveva legittimamente esercitato i poteri amministrativi, non essendo stato ancora emanato dal presidente della Regione siciliana il decreto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due suddetti comuni.

Poiché dal contesto dell'ordinanza é possibile desumere che la questione di legittimità costituzionale delle norme legislative della Regione Siciliana, in base alle quali si é disposta la contestata variazione territoriale, é stata sollevata al fine della decisione sul vizio di incompetenza territoriale dell'organo accertatore del Comune di Noto, era necessario che, in sede di valutazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità, il giudice a quo risolvesse preliminarmente l'eccezione sollevata dal rappresentante della Prefettura. Difatti, se in ipotesi detta eccezione fosse risultata fondata ne sarebbe derivata l'irrilevanza della questione di costituzionalità, in quanto il motivo dedotto dall'opponente é relativo all'incompetenza del vigile verbalizzante, si sarebbe potuto decidere indipendentemente da detta questione.

Il giudice a quo ha invece omesso completamente ogni motivazione sul punto, così contravvenendo a quanto prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 secondo cui l'ordinanza di rimessione deve essere motivata oltre che sulla non manifesta fondatezza della questione, anche sulla sua rilevanza ai fini della decisione (v. per tutte: Corte cost., sent. n. 142 del 1983), rilevanza che deve essere esclusa quando la decisione possa in concreto essere adottata indipendentemente dalla questione incidentale (sent. n. 49 del 1983).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge Regione Sicilia 30 marzo 1981 n. 43, (Aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295 del territorio di Noto) e dell'art. 6 della legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana), in relazione agli artt. 7 ed 8 della stessa legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 133 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.