Sentenza n. 647 del 1988

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SENTENZA N.647

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento civile vertente tra la Provincia di Trento e la Mensa Arcivescovile di Trento, iscritta al n. 1107 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'avv. Feliciano Benvenuti per la Provincia di Trento.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Tribunale superiore delle acque pubbliche sottopone al vaglio di questa Corte l'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Poiché il giudice a quo dichiara di sollevare d'ufficio la <stessa> questione che era stata proposta nel giudizio di primo grado dalla parte privata ricorrente, l'esatta individuazione della norma impugnata non può prescindere dalla prospettazione di allora, del resto espressamente richiamata nelle premesse dell'ordinanza in esame. Se ne ricava che l'art. 4 della legge della Provincia di Trento n. 18 del 1976 e da intendersi censurato nella parte in cui non prevede l'obbligo di corrispondere un indennizzo al privato.

2. -La questione, così come proposta, é inammissibile.

Tale conclusione non discende soltanto dall'assenza di una qualsiasi espressa motivazione sulla rilevanza, assenza peraltro incontestabile, tutto riducendosi, sotto questo profilo, alle apodittiche asserzioni che la norma denunciata e <risolutiva della controversia> e che al giudizio di non manifesta infondatezza si perviene <previo giudizio di rilevanza>, senza fornire precisazione alcuna.

Né può dirsi che tale giudizio sia implicitamente desumibile dal contesto dell'intera ordinanza. Già il fatto che l'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge 8 luglio 1976, n. 18, sia tanto vario quanto vasto (<Per i corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale la proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo, inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne questi ultimi, la proprietà demaniale coincide con l'area effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza>) conferisce alla questione dedotta una portata così generica da non renderla agevolmente adattabile, in assenza di motivazione adeguata, ad un'ipotesi estremamente circoscritta come quella di specie, sottesa all'indennizzabilità di un corpo arginale costruito da un privato su suolo di propria asserita appartenenza.

Ma a far risultare irrimediabilmente astratta la doglianza avente per oggetto la mancata previsione di un indennizzo da parte dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento n. 18 del 1976, nel senso che l'incidere di tale doglianza nel procedimento a quo viene a prospettarsi meramente ipotetico ed eventuale (v. ordinanza n. 281 del 1986 e sentenze n. 146 del 1985, n. 182 del 1984  n. 300 del 1983), é proprio l'immotivata accettazione del presupposto sul quale si basa la pretesa del privato interessato alla corresponsione dell'indennizzo: cioè, la ritenuta proprietà privata del corpo arginale in discussione.

Tale presupposto, reiteratamente negato dalla controparte pubblica prima della prospettazione di ogni altro argomento difensivo, ha carattere di così assoluta pregiudizialità da non consentire al giudice del merito di esimersi dal prendere anzitutto espressa posizione sulla sussistenza o non sussistenza di esso (v. sentenza n. 506 del 1988).

3. - Del resto, é la stessa ordinanza di rimessione a riconoscere che, in forza dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18, tutti i manufatti costituenti opera idraulica dovrebbero passare nella proprietà pubblica provinciale <qualunque fosse la precedente appartenenza> e, quindi, tanto se pubblica quanto se privata.

Il sacrificio della proprietà privata all'interesse pubblico generale, derivante dalla legge in esame senza neppure il compenso di un indennizzo, non sarebbe, perciò, ravvisabile in ogni caso di acquisizione al demanio provinciale, ma soltanto a fronte di una precedente <appartenenza> privata del manufatto, debitamente da verificare. Negli altri casi, ovvero nei casi di precedente <appartenenza> al demanio statale (non importa se già formalmente dichiarata o no prima del passaggio alla Provincia), l'acquisizione dovrebbe intendersi avvenuta a titolo originario, senza che si possa dire integrata alcuna fattispecie espropriativa e, quindi, senza che si possa ravvisare un'ipotesi di non conformità all'art. 42, terzo comma, della Costituzione per la mancata previsione di un indennizzo.

Benché in giurisprudenza ed in dottrina esista più di un'incertezza a proposito della delimitazione del demanio idrico, essendo tutt'altro che pacifico se ed in quale misura la natura pubblica dei corsi d'acqua si estenda anche ad alveo, sponde ed argini, il giudice a quo non si sofferma minimamente su tale problematica nei riguardi dell'argine oggetto del caso di specie.

Viene così accantonata, senza darne ragione alcuna, la possibilità che non esistano gli estremi per l'indennizzo in quanto la demanialità dell'argine derivi non già dalla legge della Provincia di Trento, bensì dall'intrinseca qualità o destinazione dell'opera.

L'importanza determinante, che un'alternativa del genere - non motivatamente risolta dal giudice a quo - riveste ai fini dell'eventuale configurabilità di un diritto all'indennizzo, dimostra come la presente questione di legittimità costituzionale, in quanto priva di incidenza attuale nel giudizio ordinario, sia stata sollevata prematuramente (v. sentenza n. 300 del 1983).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con ordinanza del 14 gennaio 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.