ORDINANZA N.640
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324) e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1987 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Fracassini Augusta e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1a s.s. dell'anno 1988.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che il Pretore di Viterbo - nel corso di un giudizio promosso da un'ex dipendente dell'O.N.M.I., in seguito trasferito alla USL VT 3, relativo alla misura del trattamento di fine rapporto - con ordinanza 6 giugno 1987 (n. 836 del R.O. 1987), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della l. 27 maggio 1959, n. 324, come mod. dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita;
che detta questione é stata sollevata in quanto a norma dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975, n. 698 (che ha disposto lo scioglimento dell'O.N.M.I. ed il trasferimento del relativo personale ad altri enti), così come modificato dall'art. 5 della l. 1° agosto 1977, n. 563, ai fini del trattamento di fine servizio, il personale trasferito e iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi e detto trattamento va liquidato, da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni riceventi, nella misura prevista per il relativo personale, e per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente;
che detto regolamento prevede l'erogazione dell'indennità di buonuscita <alle condizioni e nelle misure previste per il personale statale a norma del T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni>;
che gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 -che ha sostituito il T.U. 26 febbraio 1928, n. 619-così come l'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324 (istitutiva dell'indennità integrativa speciale), escludono la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita;
che, secondo il giudice a quo, tale esclusione comporterebbe la lesione delle garanzie predisposte dagli artt. 3 e 38 Cost. in favore di tutti i lavoratori ed un'ingiustificata differenza di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L., per i quali la l. 7 luglio 1980, n. 299 ha previsto che l'indennità integrativa speciale sia inclusa nella base di calcolo dell'indennità premio di fine servizio.
Considerato che questa Corte, con sentenze 25 febbraio 1988, n. 220 e 7 aprile 1988, n. 408, ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nonché dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185-nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - sollevate sotto analoghi profili; che non sono stati addotti argomenti che possano indurre a discostarsi da tali decisioni.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della l. 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata dal Pretore di Viterbo con ordinanza 6 giugno 1987 (n. 836 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 10/06/88.