ORDINANZA N.607
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Finale Ligure sul ricorso proposto da Piovano Domenico contro Pisano Fiammetta, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile;
che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda la concreta reperibilità di un alloggio da parte del conduttore non moroso nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento di rilascio quale condizione di eseguibilità del provvedimento stesso e ciò anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per necessita (da ciò conseguirebbero la violazione del diritto all'abitazione, del principio della preminenza del lavoro sul capitale nonché dei limiti costituzionalmente imposti per fini sociali alla autonomia contrattuale ed alla proprietà);
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata.
Considerato che la questione é del tutto identica a quella già sollevata dal medesimo giudice con ordinanze del 21 novembre 1981 e 26 giugno 1983 (R.O. nn. 151/1982 e 1239/1984);
che il Pretore di Finale Ligure ha integralmente richiamato detti provvedimenti senza aggiungere argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati da questa Corte che, con ordinanza n. 571 del 10 dicembre 1987, ha escluso l'ammissibilità del giudizio relativo alla proposta questione, con riferimento al carattere discrezionale della scelta tra le molteplici possibili soluzioni del problema.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli art. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.
Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 31/05/88.