ORDINANZA N. 571
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, promosso con ordinanze emesse dal Pretore di Finale Ligure il 21 novembre 1981 e il 26 giugno 1983, iscritte rispettivamente ai nn. 151 del registro ordinanze 1982 e 1239 del registro ordinanze 1984 e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 dell'anno 1982 e n. 71- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con due ordinanze, emesse rispettivamente il 21 novembre 1981 ed il 26 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 47, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile;
che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda la concreta reperibilità di un alloggio da parte del conduttore non moroso nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento di rilascio quale condizione di eseguibilità del provvedimento stesso e questo anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per necessità. Da ciò conseguirebbero la violazione del diritto all'abitazione, del principio della preminenza del lavoro sul capitale nonché dei limiti costituzionalmente imposti per fini sociali alla autonomia contrattuale ed alla proprietà;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri in entrambi i giudizi, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata;
Considerato che le ordinanze di rimessione affrontano la medesima questione svolgendo argomenti analoghi e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;
che il giudice a quo prospetta la lesione di situazioni giuridiche delle quali la Corte ha escluso la rilevanza costituzionale quale il diritto all'abitazione ovvero l'autonomia negoziale (cfr., rispettivamente, sentenze 3 aprile 1984, n. 89 e 15 luglio 1983, n. 252), richiedendo una decisione additiva, legata alla scelta discrezionale tra i molteplici, possibili interventi a favore del conduttore, attività questa propria del legislatore (e realizzata, ad esempio, attraverso le previsioni di cui agli artt. 10 e seg. della legge 25 marzo 1982, n. 94);
che, pertanto, il giudizio relativo alla proposta questione non può essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI