ORDINANZA N.594
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 codice di procedura penale e 12, l. 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Marzilli Tonino, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ord. 12 febbraio 1986, sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), nella parte in cui rendono applicabili sanzioni sostitutive per il delitto di furto aggravato soltanto ai fatti commessi successivamente al 29 novembre 1984; e ciò con riferimento all'art. 3 Cost.;
che l'ordinanza di rimessione, pur dando atto delle ragioni che hanno indotto il legislatore a stabilire un termine per il trasferimento al Pretore della competenza su taluni reati, ritiene che la disposizione vada ad incidere in modo assai rilevante sulla posizione dell'imputato, che non può usufruire di sanzioni sostitutive per il solo fatto di aver commesso il reato prima del suddetto limite temporale, mentre sarebbe più ragionevole che l'interesse punitivo dello Stato si affievolisse proprio nei confronti dei reati commessi in epoca più lontana.
Considerato innanzitutto che semmai la questione di legittimità così dedotta appare comunque limitata agli effetti prodotti dall'art. 12 della l. 31 luglio 1984 n. 400, ma non investe gli altri articoli che l'ordinanza denunzia soltanto per la loro connessione formale, senza peraltro motivare sulla pretesa loro illegittimità, in realtà insussistente;
che l'Avvocatura, intervenuta nel giudizio, ritiene che la questione possa essere risolta sulla base del principio ex art. 2 cod. pen.: soluzione che, peraltro, ammesso che sia praticabile (si vedano, però, le riserve di cui alla sentenza di questa Corte n. 268 del 1986, 6 della motivazione) non riguarda la legittimità costituzionale ma il giudizio di ordinaria legittimità affidato ai giudici di merito;
che, comunque, però, va ricordato che il diritto vivente, rappresentato sia dalla prevalente giurisprudenza di merito quanto da interventi, anche recentissimi, della Corte di cassazione, esclude l'applicabilità di sanzioni sostitutive quando il reato sia punito con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;
che dello stesso avviso é stata questa Corte con sentenza n. 330 del 1985, confermata in termini identici al caso di specie dalla sentenza n. 268 del 1986 sopra citata;
che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen. e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), sollevata dal Tribunale di Roma con ord. -12 febbraio 1986 in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Maggio 1988.