Ordinanza n.577 del 1988

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ORDINANZA N.577

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge della Provincia di Trento 7 agosto 1978, n. 27 (Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Consiglio di Stato-Sezione IV giurisdizionale-sul ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento e del Ministero della Pubblica Istruzione;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza del 6 aprile 1982 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 1978, n. 27, per contrasto con gli artt. 5 e 9 dello Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) ed in relazione all'art. 12, secondo comma, della l. 4 agosto 1977 n. 517;

che il giudice a quo dubita della legittimità della norma denunciata, nella parte in cui essa subordina la concessione temporanea in uso dei locali e delle attrezzature delle scuole, fuori dell'orario scolastico, al solo parere dei consigli di circo lo o di istituto, laddove la norma statale di riferimento prevede invece l'assenso di detti organi;

che sempre ad avviso del giudice rimettente, la norma rientra, ratione materiae, nell'ambito della competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento, tenuta pertanto ad osservare nell'esplicazione della sua funzione i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e che nella materia in esame, (<pubblica istruzione> e <attività sportive e ricreative>, di cui all'art. 9 nn. 2 e 11 dello Statuto) la norma statale di riferimento (art. 12, secondo comma, l. 4 agosto 1977 n. 517) - la quale subordina all'assenso (e non al semplice parere) dei consigli di istituto o di circolo la concessione temporanea degli edifici scolastici per attività estranee alla loro funzione primaria-ha dignità di principio vincolante per la Provincia, in quanto l'assenso costituisce garanzia indispensabile della funzione primaria cui gli edifici scolastici sono destinati e, al tempo stesso, riconoscimento della preminenza di tale funzione rispetto ad altre;

che si é costituita nel presente giudizio la Provincia di Trento, la quale ha eccepito la inammissibilità della questione per irrilevanza, sotto il profilo che una precedente disposizione legislativa della Provincia di Trento (art. 11 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, recante norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica), della quale il giudice rimettente non ha tenuto conto e che non é stata abrogata dalla successiva legge provinciale ora denunciata, detta una identica disciplina di semplice <consultazione> con gli organismi della scuola, onde un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della legge provinciale del 1978 non eliminerebbe il disposto legislativo precedente;

che nel merito, la stessa Provincia ha rilevato la infondatezza della questione, asserendo che la disciplina provinciale impugnata rientra nella competenza legislativa esclusiva della Provincia e propriamente nella materia <edilizia scolastica> comprensiva, oltre che degli interventi edilizi, anche degli aspetti che attengono alla utilizzazione dei locali, nella nuova visione che il legislatore statale ha considerato nel dettare un sistema legislativo che mira alla realizzazione di una struttura educativa polivalente e permanente (l. 5 agosto 1975 n. 412);

che, in subordine, la Provincia ha negato che la disposizione della legge statale invocata assurga al rango di uno dei principi fondamentali e inderogabili, per la competenza legislativa concorrente;

che é intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello Stato per sostenere la fondatezza della dedotta questione di legittimità, poichè la materia oggetto della norma censurata rientra nella competenza legislativa concorrente della Provincia e questa, nel legiferare, ha superato i limiti della legge dello Stato.

Considerato che la eccezione di inammissibilità per irrilevanza formulata dalla Provincia autonoma di Trento deve essere disattesa, perchè la legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, concernente la utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzatture e spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero, ha implicitamente abrogato ratione materiae l'art. 11 terzo comma della legge provinciale 3 settembre 1976 n. 36 (recante norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica) ovverosia l'unica disposizione che, in un contesto legislativo che attiene ad un settore più ampio, disciplinava lo specifico aspetto della utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche;

che, per quel che riguarda il merito, la disciplina provinciale impugnata rientra nelle materie <istruzione pubblica> (art. 9 n. 2 Statuto) e <attività sportive e ricreative> (art. 9 n. 11 Statuto) e quindi deve ritenersi esplicazione della potestà legislativa concorrente della provincia di Trento ai sensi dello Statuto speciale di autonomia;

che la legge provinciale de qua ha disposto che la utilizzazione dei beni in argomento avvenga <al di fuori dell'orario del servizio scolastico>, <per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile nonchè per attività extra scolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo> (art. 1) e <nel rispetto di eventuali indicazioni programmatiche e di coordinamento predisposte dai consigli scolastici distrettuali> (art. 2), con ciò mutuando financo talune espressioni letterali dell'art. 12, secondo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517;

che, pertanto, la legge provinciale non ha violato i <principi> stabiliti dalla legislazione dello Stato, dovendosi ritenere come tali quelli della preminenza delle attività didattiche della scuola rispetto ad altre, della compatibilità di queste con le finalità della scuola, dello svolgimento delle <altre> attività fuori dell'orario scolastico, della conformità ai criteri di utilizzazione stabiliti dagli organi scolastici, principi tutti osservati dalla disciplina provinciale impugnata;

che già questa Corte ha più volte affermato che la potestà legislativa concorrente, riconosciuta dagli statuti speciali di autonomia a talune regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'obbligare gli enti titolari a rispettare i principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, non comporta che debbano essere pedissequamente ripetute le norme, cui viceversa gli enti medesimi possono introdurre le variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessità territoriali (sent. n. 97 del 1974);

che la questione é perciò manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 1978 n. 27 in riferimento agli artt. 5 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 12, secondo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.