Sentenza n. 97 del 1974
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SENTENZA N. 97

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1970 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Petretta Matilde ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 14 agosto 1971.

Visti l'atto d'intervento del Presidente della Regione siciliana e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per l'Amministrazione finanziaria, e l'avv. Vincenzo Mazzotti, per il Presidente della Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale per il pagamento dell'imposta suppletiva di registro relativa all'acquisto di singole parti di un fabbricato in corso di costruzione, proposto da Petretta Matilde ed altri contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il tribunale di Messina ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, che attribuisce il beneficio della imposta fissa di registro soltanto al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione, ma non prevede alcuna agevolazione per i trasferimenti di appartamenti e negozi effettuati congiuntamente, e cioè con lo stesso atto, si discosta notevolmente dalla disciplina prevista nella stessa ipotesi dalla legislazione nazionale (art. 17, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408; art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 35; art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493) che, nel caso di trasferimento, con unico atto, di case di nuova costruzione, concede la riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, anche se nel fabbricato venduto sono compresi uffici e negozi, purché a questi ultimi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

La sostanziale divergenza tra legislazione statale e legislazione regionale in ordine ai benefici fiscali concessi agli atti concernenti la vendita congiunta di appartamenti e negozi, determina, ad avviso del tribunale di Messina, una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini italiani, in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché la violazione da parte del legislatore regionale dei principi e dei limiti cui si informa la legislazione statale.

L'ordinanza é stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata.

2. - Si é costituita, nel giudizio dinanzi alla Corte, l'Amministrazione delle finanze, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni del 5 ottobre 1971; chiede sia dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Messina.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte nei giudizi di costituzionalità relativi a provvedimenti legislativi della Regione siciliana in tema di agevolazioni tributarie e fiscali per il settore dell'edilizia, l'Avvocatura ritiene che il divario tratteggiato dal tribunale di Messina tra normativa regionale e normativa nazionale non snaturi la funzione di stimolo per la costruzione di nuove case; tale divario d'altronde potrebbe spiegarsi con l'opportunità avvertita dal legislatore regionale di dare maggior incremento, in considerazione della situazione locale, alle costruzioni di appartamenti d'abitazione piuttosto che alle costruzioni di negozi per attività commerciali.

Anche il Presidente della Giunta regionale siciliana, intervenuto in giudizio ai sensi dell'art. 25, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con deduzioni depositate il 28 luglio 1971, chiede che sia dichiarata infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.

Osserva la difesa della Regione che il mancato esercizio del potere di esenzione tributaria nell'ipotesi che si proceda al primo trasferimento di appartamenti congiuntamente ai negozi, non costituisce violazione di un principio di legislazione nazionale perché, nella specie, il principio determina l'ambito entro il quale il potere tributario regionale può svolgersi, ma non pone l'obbligo di riprodurre le identiche esenzioni previste dalla legge statale. In altri termini la Regione non può andare oltre la legislazione statale nella determinazione degli elementi oggetto di esenzione, ma tra gli elementi indicati nella legislazione statale costituenti un tipo e, con criteri corrispondenti, può enucleare quelli per i quali disporre la esenzione, escludendo quelli che non ritenga corrispondenti a propri particolari interessi.

In una successiva memoria la difesa della Regione ha illustrato e sviluppato le argomentazioni contenute nell'atto di intervento, insistendo nelle proprie conclusioni.

3. - Nella discussione orale le parti hanno ribadito le tesi e le conclusioni esposte negli scritti difensivi.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene prospettato alla Corte il dubbio che l'art. 6 della legge della Regione siciliana 28 aprile 1954, n. 11, - il quale concede la registrazione a tassa fissa per il primo trasferimento di appartamenti costruiti entro i termini ivi stabiliti - sia in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione e 14, 17 e 36 dello Statuto speciale. Ciò perché lo sgravio fiscale con quella norma consentito concerne i soli appartamenti, mentre l'art. 17 della legge nazionale, che regola la stessa materia in tutto il territorio dello Stato, e che é quella 2 luglio 1949, n. 408, dispone il minore sgravio della riduzione d'imposta, ma l'estende anche ai negozi, purché la relativa vendita avvenga con lo stesso atto con il quale é trasferito l'intiero fabbricato.

2. - La Corte, con sentenza n. 158 del 1973, ha avuto a decidere altra questione sullo stesso art. 6, ritenendo l'illegittimità della sua proroga nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1965.

A tale periodo, e non a quello che inizia dal 1 dicembre 1958 - come per errore é detto nella indicazione contenuta nel suo dispositivo - si riferiscono in realtà gli effetti della dichiarazione di illegittimità della proroga del citato articolo 6, di cui alla detta sentenza. Questa, infatti, dichiarando illegittimo l'articolo unico della legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in cui prorogava il termine di applicazione del ripetuto art. 6, poteva riferirsi soltanto al periodo di proroga che con il detto articolo unico veniva concesso; periodo che é appunto quello compreso fra il 1 gennaio 1962 (e non 1958) e il 31 dicembre 1965.

Precisato ciò, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dalla difesa della Regione, nel presupposto che la costruzione del fabbricato e l'atto di trasferimento in data 8 settembre 1961 - oggetto della controversia tributaria di cui al giudizio a quo - cadessero nel periodo entro il quale la proroga dell'art. 6 é stata dichiarata illegittima.

Poiché invece, secondo si é chiarito, sia la costruzione che il trasferimento cadono in un periodo anteriore, la precedente dichiarazione di illegittimità non preclude l'esame della nuova questione proposta contro lo stesso articolo.

3. - Ma tale questione non é fondata

La potestà legislativa concorrente, che l'art. 36 dello Statuto speciale concede alla Regione siciliana in materia tributaria (sentenza n. 9 del 1957 sino all'ultima 158 del 1973), obbliga la stessa, in conformità dell'art. 17 del detto Statuto, a rispettare i principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato in materia, ma non le fa affatto obbligo di ripeterne pedissequamente le norme, alle quali la Regione può e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessità del suo territorio. Nel che é la ragione, la portata e il limite della stessa legislazione concorrente.

La norma denunziata ben poteva pertanto, nel concedere esenzioni fiscali, limitare l'ambito di esse, in relazione al primo trasferimento, ai soli appartamenti, senza estenderla anche ai negozi, giusta quanto prevede invece l'analoga norma della legge nazionale.

Né tale minore ambito del beneficio può essere censurato sotto il profilo dell'eguaglianza e della capacità contributiva, rispettivamente tutelati dagli artt. 3 e 53 Costituzione, cui l'ordinanza fa pure riferimento, perché non mancano razionali motivi per giustificare la differenza di valutazioni che, nella discrezionalità del potere a ciascuno spettante, hanno in materia ispirato le norme dello Stato e quelle della Regione. Questa, escludendo dallo sgravio tributario, in occasione del loro primo trasferimento, ambienti terranei destinati a negozi, deve supporsi abbia inteso concentrare la funzione incentivante del beneficio agli appartamenti, e cioè alle abitazioni, avuto conto della riscontrata maggiore necessità di alloggi e della loro maggiore idoneità al più immediato appagamento di bisogni sociali.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione siciliana in data 28 aprile 1954, n. 11, avente per oggetto sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Messina, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e 14, 17 e 36 dello Statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1974.