Sentenza n.564 del 1988

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SENTENZA N.564

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Bolzano e Trento (n. 2 ricorsi) notificati il 16 giugno 1980, depositati in cancelleria il 25 giugno 1980 ed iscritti ai nn. 16 e 17 del registro ricorsi 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1980, di concerto con i Ministri degli Esteri, del Commercio con l'Estero, dell'Agricoltura, dell'Industria e del Turismo, recante: <Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza>.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province Autonome di Bolzano e Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-I ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre ad essere formulati in modo testualmente identico, pongono la stessa questione: essi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

2. - Le Province di Trento e di Bolzano impugnano, con i conflitti di cui e causa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980 recante <Disposizioni di indirizzo e di coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza>, muovendo dal presupposto della non applicabilità alle Regioni ed alle Province dotate di speciale autonomia dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dove si prevede che <le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento> previsti dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382.

Sulla scorta di tale premessa il punto 1 h) del decreto impugnato, nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni di indirizzo e coordinamento contenute nello stesso decreto anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, verrebbe a incorrere-ove fosse in grado di determinare limiti ulteriori rispetto a quelli già previsti negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione- in una violazione della sfera di competenza delle Province di Trento e Bolzano, con riferimento particolare agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

3. - I ricorsi sono infondati.

Dopo la proposizione dei conflitti di cui é causa la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. la sent. n. 340 del 1983, punti 5 e 6.1 motiv.) come la funzione di indirizzo e coordinamento costituisca <attuazione e sviluppo di un nucleo di fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale, che valgono indistintamente per tutta la cerchia degli enti autonomi>, rilevando altresì che-se si deve escludere che <la funzione in discorso serva ad introdurre nuovi limiti rispetto a quelli già stabiliti, nel vigente sistema costituzionale, in ordine alla sfera dell'autonomia regionale> - resta comunque fermo che <l'indirizzo e coordinamento posti in essere dallo Stato abbracciano tutto l'ambito dei poteri costituzionalmente garantiti alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano>. Tale funzione, in quanto giustificata dalla necessita di soddisfare le istanze unitarie dell'ordinamento, deve quindi poter operare, <senza che rilevi la distinzione fra Statuto speciale e Statuto ordinario, o tra tipi e gradi di competenza degli enti autonomi>.

Con riferimento particolare alla materia oggetto del decreto in contestazione si deve altresì ricordare che questa Corte, con una recente pronuncia, (n. 179 del 1987, punti 5 e 6 motiv.) mentre, da un lato, ha confermato la regola fondamentale che riferisce all'<esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, in senso lato>, stante il carattere unitario e indivisibile della Repubblica, dall'altro, ha riconosciuto la possibilità che il legislatore ordinario possa introdurre deroghe a questa regola fondamentale, così come e stato fatto con l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, <secondo cui le Regioni possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati da quest'ultimo>. Tale soluzione-riferita alle <attività di mero rilievo internazionale delle Regioni>, non suscettibili di essere ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali in senso proprio e d'impegnare la responsabilità internazionale dello Stato-é stata estesa, con la stessa sentenza , anche alle Regioni differenziate, ove nulla risulti disposto in proposito nei relativi statuti (punto 9 motiv.).

Alla luce degli orientamenti interpretativi ora ricordati non può dunque, trovare accoglimento la pretesa delle Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla non applicabilità nei propri confronti del decreto del Presidente del Consiglio di cui é causa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato adottare, nei limiti, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382, disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.