ORDINANZA N.551
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), dell'accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882 (Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985.
Visti l'atto di costituzione di Pellegrino Benedetto nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio proposto dal dr. Benedetto Pellegrino contro la USL RM/5 di Roma, il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.
Considerato che la questione sollevata é manifestamente inammissibile in quanto il d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 non é atto avente forza di legge e non é quindi assoggettabile al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte (sentenza n. 21 del 1980).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 (Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.