Ordinanza n.551 del 1988

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ORDINANZA N.551

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), dell'accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882 (Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985.

Visti l'atto di costituzione di Pellegrino Benedetto nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio proposto dal dr. Benedetto Pellegrino contro la USL RM/5 di Roma, il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.

Considerato che la questione sollevata é manifestamente inammissibile in quanto il d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 non é atto avente forza di legge e non é quindi assoggettabile al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte (sentenza n. 21 del 1980).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 (Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.