ORDINANZA N.548
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione agli artt. 1, 42 e 43 del codice penale e 14 delle preleggi, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1a s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 27 aprile 1983 (Reg. Ord. n. 630/85) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, nella parte in cui secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo sia di colpa, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma, Cost.;
che nel giudizio e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo Pretore di Fermo con ordinanza identicamente motivata, é stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 636 del 1987, in quanto il Pretore censura in realtà solo una certa interpretazione che della disposizione impugnata da la Corte di Cassazione e che egli esplicitamente afferma di non condividere mentre compete al giudice a quo e non a questa Corte interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto;
che per le stesse ragioni anche la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza del 27 aprile 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.