SENTENZA N.512
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta notificato il 7 luglio 1979, depositato in cancelleria il 27 luglio successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio Regioni- in data 27 aprile 1979, Rep. n. 200/3054/R 2.33.4, avente per oggetto: <Acquisti di beni immobili -Accettazione di lasciti e donazioni da parte delle Regioni>.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Occorre precisare preliminarmente che l'assoggettamento delle regioni al requisito dell'autorizzazione governativa per gli acquisti di immobili a titolo oneroso e per l'accettazione di liberalità può fondarsi soltanto sulla legge 5 giugno 1850 n. 1037 (c.d. legge Siccardi), applicabile a tutti i <corpi morali>, ossia come precisa l'art. 1 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 giugno 1864 n. 1817, a <qualunque istituzione>. Non sono applicabili alle regioni ne la legge 21 giugno 1896 n. 218 e il regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 luglio 1896 n. 361, che riguardano le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza, ne l'art. 17 cod. civ. e l'art. 5 delle disposizioni di attuazione, concernenti le sole persone giuridiche private (arg. ex art. 11 cod. civ.).
Pertanto, nei confronti delle regioni l'istituto dell'autorizzazione agli acquisti-ritenuto applicabile dal Consiglio di Stato nel parere in data 19 maggio 1978, cui si e conformata l'impugnata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - non implica la funzione tutoria di controllo della convenienza dell'acquisto e della disponibilità dei mezzi occorrenti, che per gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private l'art. 2 n. 5 del r.d. n. 361 del 1896 e, rispettivamente, l'art. 5 disp. att. cod. civ. hanno aggiunto e quasi sovrapposto alla funzione originaria, identificata dalla sentenza n. 62 del 1973 di questa Corte nell'<esigenza fondamentale e sempre attuale di contenere nei limiti del necessario gli acquisti patrimoniali destinati a mero scopo di investimento e di reddito>.
In questi termini il requisito dell'autorizzazione governativa é compatibile con l'autonomia riconosciuta alle regioni dall'art. 115 Cost., e anche con l'autonomia riconosciuta alla Valle d'Aosta dall'art. 1 dello statuto speciale. L'autonomia delle regioni, che, pur avendo carattere politico, <non é da confondere con la sovranità> (C. cost. n. 143 del 1968), é limitata alla valutazione e al perseguimento degli interessi specifici della regione.
Invece l'autorizzazione agli acquisti, secondo la configurazione della legge Siccardi, é ordinata alla tutela di un interesse della collettività generale, della quale e esponente lo Stato, e precisamente dell'interesse a <ridurre nella misura dello stretto indispensabile i mezzi patrimoniali destinati ad attività non produttive, affinchè la maggiore quantità possibile delle risorse economiche del paese possa concorrere ad aumentare la produzione e quindi la ricchezza nazionale>. Alla stregua di questa ratio legis appare infondata la pretesa della Regione ricorrente che gli acquisti immobiliari delle regioni siano <assoggettati a un regime analogo a quello dei beni statali, per i quali lo Stato stesso valuta l'opportunità dell'acquisto in relazione all'esigenza di evitare la costituzione di manomorte>.
D'altra parte non é esatto che l'alternativa sia l'assoggettamento delle regioni <a un regime analogo a quello degli enti locali>: come si é già sottolineato, nei confronti delle regioni rimane estranea all'autorizzazione l'ulteriore funzione tutoria che essa svolge nei rapporti con gli altri enti, cioé la funzione di un sindacato governativo sull'opportunità dell'acquisto dal punto di vista dell'interesse dell'ente, e di tutela degli eredi legittimi del testatore o del donante.
Cade di conseguenza anche l'argomento che la ricorrente ritiene offerto dall'art. 15 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel senso che <se le regioni hanno competenza ad assentire agli acquisti di enti locali e di persone giuridiche private, appare incongruo e privo di razionalità che si neghi ad esse la competenza di valutare l'opportunità dei propri acquisti immobiliari>.
Anzitutto il trasferimento delle funzioni amministrative previsto dalla norma citata riguarda soltanto gli <enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto>, restando esclusi in primo luogo le province e i comuni, i cui acquisti continuano ad essere soggetti all'autorizzazione governativa.
Secondariamente, tra l'autorizzazione agli acquisti immobiliari degli enti locali e l'autorizzazione agli acquisti della regione non vi é simmetria, perchè per quest'ultima il controllo non si estende all'opportunità dell'acquisto.
2. - Non sussistono nemmeno le altre violazioni dello statuto regionale lamentate dalla Valle d'Aosta.
Non é violato l'art. 2 lett. a), che attribuisce alla Regione potestà legislativa (esclusiva) in materia di <ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale>. Come ha osservato la sentenza di questa Corte n. 140 del 1977, richiamata dall'Avvocatura dello Stato, generiche previsioni statutarie di questo tipo <da un lato non valgono e dall'altro non bastano a definire la sorte del potere autorizzativo in esame>.
Non é violato l'art. 3 lett. c), che attribuisce alla Regione potestà legislativa (concorrente) in materia di <espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato>. E' vero che <l'espropriazione conduce inevitabilmente alla realizzazione di un acquisto immobiliare>, ma ciò significa soltanto che, alla condizione indicata, la norma statutaria estende, in via eccezionale, agli acquisti immobiliari mediante espropriazione per pubblica utilità l'esonero dalla necessita dell'autorizzazione governativa previsto dall'art. 5, primo comma, del r.d. n. 1817 del 1864 per gli acquisti a seguito di procedimenti di esecuzione forzata immobiliare.
Altrettanto inconsistente é la pretesa violazione degli artt. 5 e 6 dello statuto regionale. Il trasferimento al demanio o al patrimonio della Regione dei beni del demanio o del patrimonio dello Stato, disposto dalla legge costituzionale n. 4 del 1948, non esclude che atti successivi di acquisto di beni immobili, destinati a far parte del demanio o del patrimonio regionali, siano soggetti all'autorizzazione governativa richiesta per tutte le pubbliche istituzioni dalla legge n. 1037 del 1850.
3. - Non sussiste, infine, la lamentata violazione del principio di coincidenza tra competenza amministrativa e competenza legislativa della Regione, risultante dall'art. 4 dello statuto speciale. Con questo principio contrasterebbe, secondo la ricorrente, <la possibilità di evitare la richiesta di autorizzazione governativa attraverso l'emanazione di una legge regionale>, riconosciuta dalla circolare impugnata, la quale limita la necessita dell'autorizzazione governativa agli acquisti delle regioni <che non vengano effettuati attraverso atti legislativi>.
Il detto principio non é richiamato a proposito. L'autorizzazione governativa di cui si discute non si sovrappone alla competenza amministrativa della Regione in una materia inclusa nella sua competenza legislativa, bensì si aggiunge alla delibera dell'amministrazione regionale come modalità del procedimento di formazione dell'atto negoziale col quale la Regione acquista un bene immobile o accetta un lascito o una donazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di autorizzare le regioni, e in particolare la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti o donazioni, quando l'acquisto sia deliberato con atto amministrativo della regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.