ORDINANZA N.489
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
dott. Francesco SAJA Presidente
prof. Giovanni CONSO
prof. Ettore GALLO
prof. Giuseppe BORZELLINO
dott. Francesco GRECO
prof. Renato DELL'ANDRO
prof. Gabriele PESCATORE
avv. Ugo SPAGNOLI
prof. Francesco Paolo CASAVOLA
prof. Antonio BALDASSARRE
prof. Vincenzo CAIANIELLO
avv. Mauro FERRI
prof. Luigi MENGONI
prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gattoni Aldo ed avente per oggetto l'avviso di accertamento del valore di un bene oggetto di compravendita la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza dell'11 maggio 1987 (reg. ord. n. 399 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 113 Cost., questione di legittimità costituzionale "delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non attribuiscono alle commissioni tributarie il potere di annullamento degli atti impugnati"; in sostanza, riteneva la Commissione che il potere di disapplicazione, e non anche quello di annullamento, degli atti dell'Ammi- nistrazione finanziaria menomassero la garanzia giurisdizionale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione;
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, poiché la Commissione rimettente, limitandosi a dire che il contribuente ha impugnato l'avviso d'accertamento "perché del tutto infondato in fatto e in diritto", non spiega minimamente perché la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate determinerebbe l'accoglimento della pretesa del contribuente stesso;
che, peraltro, nel merito, la censura è inconsistente giacché l'art. 113 Cost. non prescrive che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facoltà di invocare la tutela giurisdizionale nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non avendo eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di quella tutela (v. sent. nn. 46 e 12 del 1974, 138 del 1968);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.