Ordinanza n.489 del 1988

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ORDINANZA N.489

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

dott. Francesco SAJA Presidente

prof. Giovanni CONSO

 prof. Ettore GALLO

prof. Giuseppe BORZELLINO

dott. Francesco GRECO

prof. Renato DELL'ANDRO

prof. Gabriele PESCATORE

avv. Ugo SPAGNOLI

prof. Francesco Paolo CASAVOLA

prof. Antonio BALDASSARRE

prof. Vincenzo CAIANIELLO

avv. Mauro FERRI

prof. Luigi MENGONI

prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gattoni Aldo ed avente per oggetto l'avviso di accertamento del valore di un bene oggetto di compravendita la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza dell'11 maggio 1987 (reg. ord. n. 399 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 113 Cost., questione di legittimità costituzionale "delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non attribuiscono alle commissioni tributarie il potere di annullamento degli atti impugnati"; in sostanza, riteneva la Commissione che il potere di disapplicazione, e non anche quello di annullamento, degli atti dell'Ammi- nistrazione finanziaria menomassero la garanzia giurisdizionale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, poiché la Commissione rimettente, limitandosi a dire che il contribuente ha impugnato l'avviso d'accertamento "perché del tutto infondato in fatto e in diritto", non spiega minimamente perché la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate determinerebbe l'accoglimento della pretesa del contribuente stesso;

che, peraltro, nel merito, la censura è inconsistente giacché l'art. 113 Cost. non prescrive che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facoltà di invocare la tutela giurisdizionale nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non avendo eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di quella tutela (v. sent. nn. 46 e 12 del 1974, 138 del 1968);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.