Oridnanza n.486 del 1988

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ORDINANZA N.486

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali), promossi con ordinanze emesse il 18 novembre 1985 dal Pretore di Treviso e il 18 febbraio 1986 dal Pretore di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 391 e 572 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 50/1a s.s. dell'anno 1986.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che i Pretori di Treviso e di Roma, con ordinanze emesse rispettivamente in data 18 novembre 1985 (R.O. n. 391/86) e 18 febbraio 1986 (R.O. n. 572/86), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, nella parte in cui non comprende, fra le prestazioni dovute dall'assicurazione contro le malattie agli addetti a servizi domestici e familiari, la concessione di una indennità giornaliera di malattia;

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed in quello promosso con l'ordinanza del Pretore di Treviso si e costituito l'I.N.P.S.;

che entrambe le difese hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione; che la questione appare manifestamente infondata;

che l'art. 38, secondo comma, Cost., pur imponendo al legislatore di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, non gli impone altresì di considerare in modo eguale, a fini assicurativi, tutte le varie forme di prestazione dell'attività lavorativa (v. sent. n. 160/74);

che, in particolare, il lavoro domestico é, per la sua particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da ogni rapporto di lavoro (v. sentt. nn. 27 del 1974; 585 del 1987);

che, in relazione a tali peculiarità (ivi compresa quella concernente l'obbligo del datore di lavoro di cura e di assistenza medica ex art. 2242 cod. civ. per <le infermità di breve durata> del lavoratore: su cui vedi sent. n. 135 del 1969), trova giustificazione una diversa tutela previdenziale che implica anche, correlativamente, una ridotta contribuzione in favore degli enti gestori delle assicurazioni sociali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dai Pretori di Treviso e di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.