Ordinanza n.465 del 1988

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ORDINANZA N.465

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'Appello contro le sentenze del Pretore), e dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al Pretore), promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1987 dal Pretore di Gravina di Puglia, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima s.s. dell'anno 1987;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Gravina di Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, nella parte in cui attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e cumulano nel Pretore le funzioni di giudice e di p.m., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che il Pretore mostra di conoscere la sent. n. 268 del 1986 di questa Corte con cui entrambe le questioni sono state dichiarate non fondate;

che ciononostante ritiene di riproporle negli stessi termini già respinti, perchè la Corte rivaluti <quanto la coscienza sociale va sempre più avvertendo circa l'inderogabilità di una rigorosa tutela della terzietà giudice-pretore>;

che pertanto non vengono addotti nuovi profili o argomenti, ma ribaditi gli auspici già rivolti da questa Corte al legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Gravina di Puglia in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.