ORDINANZA N.459
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pro mosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dal Pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento penale a carico di Migali Antonio, iscritta al n. 1068 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Castelfranco Veneto, con ordinanza del 29 giugno 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <nella parte in cui dispone la determinazione della pena da sostituire senza la possibilità di effettuare istruttoria e discussione>, mentre, per poter pervenire alla sostituzione della pena detentiva, il giudice <deve necessariamente procedere attraverso l'unico sistema previsto dalla Legge e cioé attraverso l'istruttoria dibattimentale e la conseguente discussione, dove la difesa opera in attività garantita> dalla predetta norma costituzionale;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa secondo cui, in presenza di una richiesta dell'imputato rivolta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva, <manca radicalmente al Giudice la possibilità di venire in possesso degli elementi attraverso i quali egli determina la pena nel caso concreto>, con la conseguenza di non poter applicare la sanzione sostitutiva richiestagli, in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <il Giudice che vuol procedere alla sostituzione della pena detentiva deve preliminarmente determinare la pena da sostituire>;
che, peraltro, ad avviso della giurisprudenza più recente, il giudice non é affatto tenuto a pronunciarsi con immediatezza sulla richiesta formulata dall'imputato;
che, anzi, a norma dell'art. 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione sostitutiva può essere applicata <in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta> tempestivamente;
e che, quindi, essendo consentito al giudice di irrogare la sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato <anche al di là dell'istruzione e degli atti preliminari al dibattimento di primo grado> (v. sentenza n. 120 del 1984) e, quindi, pure dopo il compimento della <istruttoria dibattimentale e (del)la conseguente discussione>, la premessa posta a base dell'ordinanza di rimessione risulta del tutto inesatta, così da rendere manifestamente infondata la questione proposta.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Castelfranco Veneto con ordinanza del 29 giugno 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.