Ordinanza n.459 del 1988

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ORDINANZA N.459

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pro mosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dal Pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento penale a carico di Migali Antonio, iscritta al n. 1068 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Castelfranco Veneto, con ordinanza del 29 giugno 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <nella parte in cui dispone la determinazione della pena da sostituire senza la possibilità di effettuare istruttoria e discussione>, mentre, per poter pervenire alla sostituzione della pena detentiva, il giudice <deve necessariamente procedere attraverso l'unico sistema previsto dalla Legge e cioé attraverso l'istruttoria dibattimentale e la conseguente discussione, dove la difesa opera in attività garantita> dalla predetta norma costituzionale;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa secondo cui, in presenza di una richiesta dell'imputato rivolta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva, <manca radicalmente al Giudice la possibilità di venire in possesso degli elementi attraverso i quali egli determina la pena nel caso concreto>, con la conseguenza di non poter applicare la sanzione sostitutiva richiestagli, in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <il Giudice che vuol procedere alla sostituzione della pena detentiva deve preliminarmente determinare la pena da sostituire>;

che, peraltro, ad avviso della giurisprudenza più recente, il giudice non é affatto tenuto a pronunciarsi con immediatezza sulla richiesta formulata dall'imputato;

che, anzi, a norma dell'art. 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione sostitutiva può essere applicata <in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta> tempestivamente;

e che, quindi, essendo consentito al giudice di irrogare la sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato <anche al di là dell'istruzione e degli atti preliminari al dibattimento di primo grado> (v. sentenza n. 120 del 1984) e, quindi, pure dopo il compimento della <istruttoria dibattimentale e (del)la conseguente discussione>, la premessa posta a base dell'ordinanza di rimessione risulta del tutto inesatta, così da rendere manifestamente infondata la questione proposta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Castelfranco Veneto con ordinanza del 29 giugno 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.