Ordinanza n.456 del 1988

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ORDINANZA N.456

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1984, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) - nella parte in cui prevede che l'autorità giudiziaria disponga, in caso di condanna per investimento che abbia cagionato lesioni personali gravi alla parte offesa, la sospensione della patente di guida da sei mesi a tre anni, qualsiasi sia stato il grado di colpa dell'imputato nel sinistro ed indipendentemente dal fatto che siano state o meno violate specifiche norme sulla circolazione stradale-sotto il profilo che sarebbe irrazionalmente sancita la stessa pena accessoria sia a carico di colui che abbia cagionato l'investimento per propria colpa esclusiva e con violazione di norme sulla circolazione stradale sia a carico di chi abbia concorso in misura lievissima e per semplice negligenza a cagionare l'investimento, tanto più che, a causa della procedibilità a querela del reato di lesioni gravi e dell'esistente sistema assicurativo per i danni da sinistri stradali, l'applicazione della pena accessoria viene di fatto a dipendere dalla disponibilità dell'assicurazione a pagare il danno alla parte offesa nonchè dalle richieste della parte offesa stessa.

Considerato che, dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre anni e revoca nei casi di particolare gravita) previsto dalla disposizione impugnata, il giudice ha ogni possibilità di adeguare la misura della sanzione alle particolarità delle concrete fattispecie, di modo che la discrezionalità del legislatore non trasmoda in irragionevolezza (cfr., ad es., sent. n. 171 del 1986);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con ordinanza del 23 febbraio 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.