ORDINANZA N.434
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d, del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 (
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe e stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del d.l. 20 novembre 1981, n. 663, a norma del quale le modificazioni della destinazione d'uso degl'immobili sarebbero soggette ad autorizzazione gratuita solo se comportino l'esecuzione di opere di trasformazione ed, in ogni caso, non sarebbero più assoggettate-ove compiute abusivamente-a sanzione penale.
Considerato che detto decreto legge non é stato convertito nel termine prescritto dall'art. 77 Cost.;
che in tali ipotesi, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la questione sollevata diventa manifestamente inammissibile (Ordinanze n. 279 del 19 dicembre 1986; nn. 379, 380, 381 e 382 del 30 dicembre 1985,), dovendosi ormai il decreto legge considerare, per automatica conseguenza della mancata conversione, come mai esistito quale fonte di diritto (Sentenza n. 307 del 7 ottobre 1983).
Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 (), sollevata dal Pretore di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1981 (r.o. n. 262 del 1982) in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.