ORDINANZA N.427
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Didone Livio, iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1987), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la reiterazione della sospensione condizionale della pena quando <anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria>;
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrato in vigore il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e che l'art. 12 di tale decreto, nel sostituire l'intero testo dell'art. 164 del codice penale, ne ha innovato l'ultimo comma, stabilendo che <il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163>;
e che, per giunta, questa Corte, con sentenza n. 95 del 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo novellato del comma suddetto <nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale>;
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua delle vicende normative sopravvenute, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.