Sentenza n.403 del 1988

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SENTENZA N.403

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo comma (recte terzo) del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1982 dalla Corte dei conti-Sezione III giurisdizionale-sul ricorso proposto da De Marco Gina, nell'interesse del figlio minore Ferrara Maurizio, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Considerato in diritto

l. - Il giudice remittente reputa sussistere disparità ex art. 3 Cost. fra il trattamento pensionistico dei dipendenti statali e dei pensionati INPS, in punto di spettanza del trattamento stesso ai figli naturali giudizialmente dichiarati, nel senso che-nella prima ipotesi-il diritto alla riversibilità é limitato a quei soggetti nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale sia anteriore alla data di morte del dante causa.

2. - Ravvisa la Corte-come del resto già affermato altre volte-che le pensioni spettanti agli impiegati statali e quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici e a carico di questi ultimi, sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (sentenze n. 72 del 1986 e n. 268 del 1988).

3.-Induce ad una favorevole determinazione il rilevare peraltro che-rispetto alla antecedente procreazione-la dichiarazione giudiziale di paternità ovvero il riconoscimento, come é pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno contenuto meramente dichiarativo (citata sentenza n. 268 del 1988).

Va così dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali giudizialmente dichiarati, oggetto di essa, va attribuito, quando dovuto, il trattamento di quiescenza, senza limitazioni temporali di sorta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole <purchè la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa>.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.