SENTENZA N. 72
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma l. 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato) promosso con l'ordinanza emessa il 17 marzo 1978 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Dotti Clarice, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto in fatto
La Corte dei conti - Sezione IV giurisdizionale - ha sollevato, con ordinanza emessa il 17 marzo 1978 e pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1979, questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui si richiede per la riversibilità della pensione una differenza di età non superiore ai venticinque anni tra i coniugi, nella ipotesi di matrimonio contratto da pensionato statale, mentre tale requisito non é richiesto per il correlativo caso di pensionato della previdenza sociale.
Il giudizio nel corso del quale l'ordinanza é stata emessa é stato promosso da Dotti Clarice, vedova del generale di corpo d'armata Zauli Adolfo, avverso il provvedimento di diniego della riversibilità della pensione da parte dell'Amministrazione, che aveva rilevato una differenza di età tra i coniugi di oltre trentadue anni (requisito ostativo nella fattispecie di matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio ed in mancanza di prole).
Il Collegio a quo ha motivato l'ordinanza di rimessione sostenendo che il criterio limitativo della differenza di età tra i coniugi non superiore a venticinque anni comporterebbe una ingiustificato disparità di trattamento, essendo previsto dalla legge per il coniuge superstite di pensionato statale e non per quello di pensionato della previdenza sociale.
Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri contestando tale assunto, poiché il diverso trattamento troverebbe giustificazione nel rispettivo sistema dettato dalle singole leggi per ciascuna categoria di pensionati.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (e, antecedentemente, dell'art. 11, secondo comma, l. 15 febbraio 1958, n. 46), nella parte in cui si richiede per la riversibilità della pensione, nella ipotesi di matrimonio contratto da pensionato statale, una differenza di età tra i coniugi non superiore a venticinque anni: e ciò in relazione all'art. 3 Cost., non essendo tale requisito richiesto per il correlativo caso del pensionato della previdenza sociale (art. 24 l. 30 aprile 1969, n. 153).
2. - La questione é infondata.
Questa Corte ha già, in passato, affermato che le pensioni spettanti agli impiegati statali, come pure quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici e a carico di questi ultimi, sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (quali la continuità e durata del rapporto di impiego, l'entità dei contributi versati) specifiche di ciascuna categoria (sent. n. 155 del 1969; sent. n.30 del 1976).
Più indicativamente, quindi, la non comparabilità globale dei due diversi regimi pensionistici discende dalla non omogeneità tra impiego pubblico e privato (sent. n. 193 del 1981) pur dovendosi dare atto di un processo di avvicinamento, non già di osmosi integrale, che si é venuto attuando tra i due diversi tipi di rapporto di lavoro, senza con ciò intaccare sistemi che restano interni ai rispettivi ordinamenti.
In conclusione, che il legislatore, nel dettare i vari e diversi criteri limitativi per la riversibilità della pensione del dipendente che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, non abbia accolto, nella disciplina della previdenza sociale, quello della differenza di età tra i coniugi non superiore a venticinque anni, non implica, per ciò soltanto, che tale indubbiamente più favorevole normativa possa riferirsi anche alla differente disciplina attinente al pubblico impiego.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, l. 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.