SENTENZA N.399
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (<Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente>), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Izzi Giulia ed altre contro il Provveditorato agli studi di Isernia ed altri, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione di Antonelli Silvano ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
udito l'avvocato Federico Sorrentino per Antonelli Silvano ed altri.
Considerato in diritto
l.-Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 gennaio 1987 (R.O. n. 376/87), sottopone all'esame della Corte la seguente questione: se contrasti o meno con gli artt. 3 e 97 della Costituzione l'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui riconosce la riserva di posto per i concorsi magistrali ai soli insegnanti supplenti nelle scuole elementari statali e non anche agli insegnanti di scuola popolare in possesso di equivalenti titoli di servizio.
2. - La questione é fondata.
La disparità di trattamento, determinata dalla norma impugnata, tra insegnanti delle scuole elementari statali e insegnanti dei corsi di scuola popolare, é priva di giustificazione, dal momento che questa Corte, con sentenza n. 62 del 1970, dopo avere esaminato il relativo sistema normativo, ha sancito che la scuola popolare <é scuola esclusivamente statale>.
La ratio decidendi é la medesima della sentenza di questa Corte n. 249 del l986, che rilevava identità di struttura didattica dei corsi CRACIS e dei corsi scolastici ordinari, con la conseguente equivalenza del servizio prestato dai docenti precari negli uni e negli altri.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (<Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente>), nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.