Ordinanza n.378 del 1988

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ORDINANZA N.378

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (<Revisione della disciplina del contenzioso tributario>) e dell'art. 54, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (<Disciplina dell'imposta di registro>), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il recupero del 50% dell'imposta complementare di registro ed I.N.V.IM., la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 54 primo comma lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 nella parte in cui, prevedendo un diverso trattamento per la riscossione-in pendenza di giudizio-dell'imposta complementare e dell'imposta suppletiva, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la pubblicità dell'udienza, così violando l'art. 101, primo comma, Cost., inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato;

che é intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo, preliminarmente, la inammissibilità della questione relativa all'art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972, e ritenendo comunque infondate entrambe le questioni.

Considerato che la proposta eccezione di inammissibilità va disattesa, in quanto l'eventuale caducazione della norma impugnata, sulla quale si fonda il provvedimento dell'amministrazione oggetto del giudizio a quo, non potrebbe non incidere sulla definizione di quest'ultimo;

che la diversità dei regimi contenuti nelle lett. a) e b) dell'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 634 del 1972 e consistenti, nella previsione di una graduale riscossione per l'ipotesi di imposta complementare per il maggior valore, e della riscossione solo dopo la decisione di ultimo grado nel caso di imposta suppletiva, é giustificata dalla eterogeneità delle situazioni giuridiche ad essi inerenti, trattandosi di una nuova valutazione che, nel primo caso, é originata dall'esigenza di rivedere la dichiarazione del contribuente, mentre, nel secondo, dalla necessità dell'amministrazione di ridefinire il suo stesso operato, prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo;

che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente infondata;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione all'altra questione concernente l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario della regola della pubblicità dell'udienza, non potendosi non confermare, atteso il breve lasso di tempo intercorso, le considerazioni al riguardo già svolte nella sentenza n. 212 del 1986;

che, tuttavia, qualora la questione dovesse essere nuovamente sottoposta all'esame di questa Corte, nonostante le <gravi conseguenze> già paventate nella predetta sentenza n. 212 del 1986, l'adeguamento del processo tributario al principio di cui all'art. 101 Cost. sarebbe inevitabile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, lett. a) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 101 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.