Ordinanza n.350 del 1988

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ORDINANZA N.350

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e dell'art. 21 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Pretore di Chiavari, iscritta al n. 1077 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Alberto Canale, coltivatore diretto, nei confronti dell'I.N.A.I.L. per ottenere il pagamento dell'indennità temporanea assoluta relativa ad un infortunio sul lavoro dallo stesso subito, il Pretore di Chiavari, con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 (R.O. n. 1077/84), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 213 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e 21 della legge 10 maggio 1982 n. 251 nella parte in cui escludono il diritto a percepire la detta indennità per i proprietari, i mezzadri, gli affittuari e le loro mogli e i figli, riconoscendola, invece, agli altri lavoratori agricoli;

che l'I.N.A.I.L., costituitosi nel giudizio, ha concluso per la infondatezza della questione perchè le situazioni messe a confronto sono del tutto differenti, mentre la scelta operata successivamente dal legislatore con la legge n. 251 del 1982 non é sindacabile perchè discrezionale e si pone come espressione della mutata situazione economico-sociale;

considerato che questa Corte, con la sentenza n. 221 del 1985, ha già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma ora censurata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto all'indennità giornaliera per inabilita temporanea assoluta i lavoratori autonomi e gli assimilati rispetto ai lavoratori agricoli dipendenti o subordinati, considerando giustificata la diversità sussistente tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati in quanto per questi ultimi l'infortunio incide direttamente sul salario, costituente per loro l'unico mezzo di sostentamento e perciò sostituito dalla indennità, mentre per gli altri l'infortunio incide sul reddito annuale al cui conseguimento, peraltro, concorre il nucleo familiare;

che é demandata al legislatore la scelta dei tempi e dei modi per l'attuazione della completa parificazione delle situazioni che fino ad un certo momento (fino, cioé, alla emanazione della legge n. 251 del 1982) potevano apparire tali da giustificare ragionevolmente la diversità di trattamento e che tanto più é insindacabile la scelta discrezionale del legislatore in quanto importa impegni finanziari di bilancio;

che pertanto la questione in esame rientra nella decisione richiamata che non si ha motivo di modificare non essendo stati apportati in contrario nuovi validi argomenti, per cui essa appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 213 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e 21 della legge 21 maggio 1982 n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.