ORDINANZA N.326
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Tribunale di Rieti, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima s.s. dell'anno 1986;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1, ult. comma, l. 31 luglio 1984, n. 400 nelle parti in cui non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale solo perchè commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, ne la consentono quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 268 del 1986, ha dichiarato non fondata identica questione;
che non vengono addotti nuovi argomenti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1 ultimo comma della legge 31 luglio 1984, n. 400, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.