ORDINANZA N.321
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1984 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Gubbio con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 77, primo e secondo comma, 53, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono l'applicazione della sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato, in relazione a reati puniti con pena pecuniaria;
b) dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sotto il profilo che una volta dichiarata l'incostituzionalità delle norme sopra citate é rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, la parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi tutela in sede penale.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 148 del 1984 ha dichiarato inammissibile la prima questione;
che conseguentemente la seconda, condizionata all'accoglimento della prima, risulta ictu oculi irrilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promosse, con l'ordinanza in epigrafe, dal Pretore di Gubbio in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.