ORDINANZA N.299
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promossi con n. 56 ordinanze emesse l'11 e il 13 aprile 1987 dal Pretore di Tirano, iscritte ai nn. da 666 a 695 e da 737 a 762 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 52/ prima serie speciale dell'anno 1987.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Coppola Marco, imputato del reato di cui all'art. 282 del t.u. delle leggi doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973 n.43) per avere tentato di introdurre merce dal territorio extradoganale di Livigno a quello dello Stato italiano senza aver pagato i diritti di confine, il Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 666 del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit., nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori del confine doganale dello Stato;
che secondo il Pretore, la detta franchigia territoriale, stabilita con l. 17 luglio 1910 n. 516, non si giustificava più attualmente, stante le mutate condizioni della viabilità e del l'economia della zona, ciò che poneva in contrasto con il principio di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto alle altre zone del territorio nazionale;
che lo stesso Pretore sollevava la medesima questione di legittimità costituzionale con le altre ordinanze indicate in epigrafe.
Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto, debbono essere riuniti;
che la questione, come già questa Corte ha deciso con l'ordinanza n. 640 del 1987, risulta manifestamente inammissibile poichè la valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale é riservata alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio, se non irrazionale, é insindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tirano con le ordinanza indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.